Gravità indiziaria e cautelari: sindacato di legittimità sui motivi (Cass. pen. Sez. VI n. 1659 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare che si limiti a proporre una lettura alternativa delle risultanze investigative, senza indicare elementi di prova trascurati o palesemente fraintesi dal giudice di merito, è inammissibile, traducendosi in una diversa rappresentazione del fatto. La valutazione delle modalità e delle circostanze del fatto, ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., integra un percorso argomentativo di merito che, se immune da illogicità manifeste, sfugge al sindacato di legittimità. L’incensuratezza dell’indagato non è di per sé inconciliabile con la prognosi di pericolo di reiterazione criminosa, quando questa sia desunta dal dato obiettivo della condotta.
Il Fatto
Il Tribunale, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., ha applicato la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi nei confronti di un carabiniere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per peculato e falso ideologico in atto pubblico.
Gli si addebita di essersi appropriato, in concorso con un collega, di una somma in contanti rinvenuta nella disponibilità di un terzo durante un controllo su strada, omettendo di redigere il verbale di perquisizione e di annotare l’attività nell’ordine di servizio. L’indagato ricorre in cassazione deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, per aver il Tribunale creduto alle accuse del denunciante, in realtà mosso dall’esigenza di giustificare un ammanco verso il proprio socio; e i medesimi vizi quanto al pericolo di reiterazione, desunto in via esclusiva dal fatto addebitato e senza considerare la vita anteatta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, il ricorso si risolve nella rappresentazione di una diversa realtà di fatto, mediante un’interpretazione alternativa delle risultanze investigative, non sorretta da elementi di prova eventualmente trascurati o palesemente fraintesi dal Tribunale.
Il percorso argomentativo del ricorso è, per la Corte, tutt’altro che logicamente lineare. Non trova spiegazione razionale l’ipotesi per cui il denunciante dovesse riferire di propria iniziativa, non solo a un parente ma anche a una funzionaria di polizia, una vicenda falsa e per lui insidiosa, al solo fine di prevenire un’eventualità mai concretamente adombrata dal socio. L’ammanco, di poche centinaia di euro, era stato peraltro ripianato pressoché immediatamente da entrambi, sì da far ritenere esaurita tra loro la vicenda.
Manifestamente infondato, oltre che di puro merito, è il motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale ha valorizzato il dato obiettivo della condotta, cioè le modalità e circostanze del fatto richiamate dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., desumendone tratti della personalità dell’indagato e il concreto pericolo di reiterazione. Si tratta di percorso argomentativo legittimo e immune da illogicità manifeste, che sfugge al sindacato di legittimità.
A ciò il ricorso oppone un rilievo di puro fatto, lamentando la mancata considerazione dell’incensuratezza. Questa, osserva la Corte, non si presenta inconciliabile con quegli argomenti e non mina la tenuta logica complessiva della motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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