Patteggiamento, qualificazione giuridica e confisca per sproporzione (Cass. pen. Sez. IV n. 31668 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è consentito, tra l’altro, per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma tale censura è ammessa nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica va condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. È inoltre censurabile, per violazione di legge, la statuizione che dispone la restituzione del denaro sequestrato senza valutare i presupposti della confisca per sproporzione di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, non potendosi ritenere che la sola natura del reato di detenzione renda automaticamente confiscabile ogni somma nella disponibilità dell’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, disponendo la confisca della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione all’avente diritto della somma di euro 500.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, articolando due motivi: violazione di legge per la qualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e violazione di legge per la mancata confisca della somma restituita.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal regime speciale e tassativo di ricorribilità previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è consentito soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La disposizione delimita in termini rigorosi il sindacato di legittimità, escludendo che possano essere veicolate, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, doglianze dirette a sollecitare una rivisitazione del merito dell’accordo o delle statuizioni accessorie non connotate da illegalità in senso proprio. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. si fonda su un assetto negoziale che, una volta recepito, determina la fisiologica stabilizzazione dell’accordo, salvi i soli vizi espressamente indicati.
Il Collegio ribadisce che la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, richiamando Sez. 4 n. 13749 del 23/03/2022, Sez. 2 n. 14377 del 31/03/2021 e Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020. La verifica va condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi del ricorso.
Nel caso di specie, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, operata senza alcuna motivazione, stride con il dato quantitativo e qualitativo delle sostanze oggetto di contestazione. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge una specifica motivazione in ordine alla riqualificazione nel fatto di lieve entità. Il primo motivo è pertanto ammissibile e fondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la confisca per sproporzione è ipotesi speciale di confisca obbligatoria fondata su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati-spia; la titolarità o disponibilità di denaro in valore sproporzionato al reddito; la mancata giustificazione della provenienza lecita. La ritenuta assenza di prova sulla natura di profitto del denaro non appare coerente con l’imputazione di detenzione di stupefacenti ed è insufficiente rispetto all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, i cui presupposti non hanno formato oggetto di alcuna valutazione. La formula apodittica utilizzata dal giudice non esclude i presupposti dell’ablazione. La sentenza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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