Inammissibile il ricorso sui motivi non correlati alla motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 32414 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che dispongono o negano la riunione dei procedimenti sono meramente ordinatori e sottratti a ogni forma di impugnazione, sicché il motivo che li censura è inammissibile. La mancanza di specificità del motivo, cui l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità, ricorre quando difetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianze prospettate, con conseguente omissione di una critica effettiva e mirata. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non occorre che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, dovendosi intendere disattesi o superati tutti gli altri. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile in legittimità quando la motivazione non sia manifestamente illogica.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha definito il giudizio a carico del ricorrente. Questi ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolando più motivi: la censura avverso l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di riunione del procedimento ad altro pendente nei confronti del medesimo imputato; la deduzione di violazione di norme processuali e sostanziali con vizio di motivazione; la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; il motivo sull’eccessività della pena.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta, sul piano processuale e sostanziale, le scelte del giudice di merito in ordine alla trattazione unitaria dei procedimenti, alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Quanto alla censura sull’ordinanza di rigetto dell’istanza di riunione, il provvedimento è meramente ordinatorio e, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. III n. 37378 del 09.07.2015), i provvedimenti che dispongono o negano la riunione dei procedimenti sono sottratti a ogni forma di impugnazione.
Il secondo motivo — che deduce violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e dell’art. 629 cod. pen., oltre a vizio di motivazione in relazione all’art. 610 cod. pen. — è inammissibile perché sollecita una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il ricorso si risolve, dunque, nella mera reiterazione di deduzioni già respinte.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la mancanza di specificità del motivo, cui l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. collega la sanzione dell’inammissibilità, ricorre quando manca la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianze del ricorrente, con omissione di una critica effettiva e mirata.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile e comunque manifestamente infondato: il diniego è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, avendo la Corte territoriale indicato gli elementi ritenuti decisivi. Per il diniego delle attenuanti non è necessario l’esame di tutti gli elementi, bastando il riferimento a quelli decisivi o rilevanti, dovendosi intendere disattesi o superati tutti gli altri.
Parimenti inammissibile è la doglianza sull’eccessività della pena, non consentita in sede di legittimità quando la decisione sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica. La determinazione della pena, anche quanto ad aumenti e diminuzioni per le circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso concreto l’onere motivazionale risulta assolto mediante il richiamo alla gravità del fatto e all’intensità del dolo, idonei a giustificare la pena in misura superiore al minimo edittale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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