Rettifica valore immobiliare e onere della prova dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 9399 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, i criteri di stima individuati dall’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 ai fini del controllo del valore dichiarato sono pariordinati: l’avviso di rettifica può fondarsi sul parametro comparativo, sul reddito o su altri elementi di valutazione, purché non indicati in modo generico. Il ricorso a un solo atto di comparazione non integra violazione di legge, non essendo previsto alcun numero minimo di atti. La relazione di stima redatta dall’Ufficio tecnico erariale, pur provenendo da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte: il giudice tributario può elevarla a fonte del proprio convincimento, ma deve spiegare le ragioni per cui la ritiene corretta e convincente e verificarne l’idoneità a superare le contestazioni del contribuente.

Il Fatto

Una società e una persona fisica propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva confermato la legittimità di un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un appezzamento di terreno, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il valore dichiarato nell’atto notarile, applicando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni. Il maggior valore era stato desunto attraverso la comparazione con un altro atto di compravendita e una perizia di stima che esponeva i criteri adottati.

I contribuenti censurano la sentenza di appello per difetto di motivazione, per omessa pronuncia su più motivi e per violazione dei criteri di valutazione, contestando in particolare l’uso di un unico atto comparativo e la mancata considerazione dei vincoli paesaggistici e urbanistici gravanti sul terreno. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controricorso. Il termine di quaranta giorni fissato dall’art. 370 cod. proc. civ. scadeva in due giorni festivi e, per l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., operava la proroga di diritto al primo giorno non festivo: il deposito è dunque tempestivo.

Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per carenza dei requisiti minimi di motivazione, è infondato. La concisione della motivazione non può prescindere da una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ma nella specie la Commissione ha riferito, sia pure sinteticamente, le conclusioni delle parti e lo svolgimento del processo. La mancata trascrizione integrale delle conclusioni e l’inadeguata esposizione dello svolgimento non costituiscono di per sé motivo di nullità, non avendo reso impossibile individuare i passaggi essenziali della vicenda.

Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ribadisce che è configurabile la decisione implicita di una questione o di un’eccezione quando queste risultino superate dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga la irrilevanza o infondatezza. La reiezione implicita è censurabile non per omessa pronuncia, ma come violazione di legge o difetto di motivazione, sempre che la soluzione implicita si riveli erronea e decisiva. Le censure risultano inammissibili perché incompatibili con il percorso motivazionale del giudice di merito.

Il quinto motivo, esaminato preliminarmente, è infondato. I criteri di stima dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 sono pariordinati e l’avviso può fondarsi su altri elementi di valutazione, purché non elencati in modo generico. È onere dell’Amministrazione provare i presupposti del criterio di rettifica. La relazione dell’Ufficio tecnico erariale è semplice perizia di parte: il giudice non può ritenerla inattendibile solo perché proveniente dall’Amministrazione, ma nemmeno considerarla di per sé sufficiente, dovendo verificarne l’idoneità a superare le contestazioni e a fornire la prova dei maggiori valori. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell’Ufficio e ha confermato la legittimità della stima. Quanto all’uso di un solo atto comparativo, la censura è infondata: la norma consente di utilizzare atti relativi a immobili di analoghe caratteristiche e non prevede alcun numero minimo. La critica si risolve in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non proponibile in sede di legittimità.

Il quarto motivo è parimenti infondato. L’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera solo quando la sanzione è irrogata con atto separato; se è contestuale all’atto di accertamento, la motivazione è assolta per relationem. Le sanzioni risultano applicate per ogni violazione contestata e trovano fondamento nei fatti ivi indicati. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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