Contratto collettivo e licenziamento disciplinare: la sanzione conservativa prevale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12022 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al lavoratore, neppure quando il comportamento addebitato corrisponda alla fattispecie tipizzata come giusta causa. Ove invece le previsioni collettive siano più favorevoli al dipendente, contemplando la condotta come infrazione punibile con sanzione conservativa, il giudice non può dichiarare legittimo il recesso, dovendo prevalere la valutazione di minore gravità compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze. A tale ipotesi corrisponde la tutela reintegratoria attenuata del comma 4 dell’art. 18 S.d.L. novellato, che presuppone l’accertamento del difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo proprio perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa. Il giudizio di proporzionalità della sanzione è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per motivazione del tutto mancante o affetta da vizi giuridici, non potendo la parte invocare una diversa combinazione o un diverso peso degli elementi valutati.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato al dipendente, portiere di notte, un licenziamento disciplinare per essersi addormentato durante il turno di servizio. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, applicando la tutela reintegratoria del comma 4 dell’art. 18 S.d.L. novellato. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 459/2020, aveva confermato la pronuncia, con parziale correzione della motivazione.

La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, contestando l’esclusione della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, la sussunzione della condotta nella clausola collettiva sanzionata in via conservativa, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un’eccezione e, infine, alcune considerazioni ritenute fondanti la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce un orientamento costante: la contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente, neppure quando la condotta corrisponda alla fattispecie tipizzata come giusta causa. All’opposto, essa vincola in senso favorevole, poiché la valutazione di minore gravità espressa dall’autonomia collettiva prevale. Ne deriva che, ove le parti collettive contemplino il comportamento come infrazione sanzionabile in via conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il recesso.

Tale approdo trova conferma nella legge n. 92 del 2012, che ha novellato l’art. 18 della legge n. 300 del 1970: il quarto comma prevede la reintegratoria attenuata quando il giudice accerta che il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa. Il datore di lavoro resta così vincolato dalla disposizione collettiva e non può derogarla in peius.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha sussunto la condotta nella clausola contrattuale che sanziona in via conservativa il lavoratore che sospenda la prestazione senza giustificato motivo. Ha inoltre escluso che il comportamento presentasse elementi aggiuntivi o aggravanti, che denotasse scarsa inclinazione ad adempiere diligentemente, che il dipendente si fosse sottratto con modalità maliziose al controllo, che avesse recato pregiudizio all’immagine aziendale. Le censure sul punto investono apprezzamenti di merito estranei al sindacato di legittimità.

La Corte opera poi il richiamo alla giurisprudenza in materia di proporzionalità: il relativo giudizio è devoluto al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo se la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici. La parte che intenda ottenere la cassazione deve denunciare, ai sensi del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, tale da condurre con certezza a diverso esito.

Il quarto motivo è disatteso: la Corte toscana ha implicitamente ma inequivocabilmente pronunciato sull’eccezione, ritenendo che il contratto collettivo, consegnato al contraddittorio dalla stessa convenuta sin dagli atti introduttivi, potesse essere acquisito nell’ambito dei poteri officiosi del giudice del lavoro. Gli ultimi due motivi sono inammissibili, in quanto volti a censurare passaggi motivazionali qualificati dalla stessa ricorrente come obiter dicta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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