Rettore con carta aziendale è agente contabile obbligato al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 118 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzatore di carte di credito e prepagate aziendali di un Ateneo è agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti, quando i regolamenti universitari gli attribuiscono espressamente tale qualifica. La sottoposizione delle Università al controllo della Corte dei conti non lede norme costituzionali, perché l’autonomia contabile degli Atenei è disciplinata dai rispettivi statuti e regolamenti. In caso di smarrimento della pezza giustificativa, l’autocertificazione prevista dal regolamento di Ateneo è ammissibile e l’importo non è addebitabile quando manca la colpa grave. Non sono rimborsabili, invece, le spese non contemplate dal regolamento missioni, né quelle di cui non emerga la funzione di rappresentanza.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione della carta di credito aziendale e della carta prepagata dell’Università degli studi di Pavia per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019. Il conto, depositato nel settembre 2020, è stato riferito dal magistrato istruttore con relazione che lo ha ritenuto irregolare, contestando spese non ammissibili e spese prive di documentazione giustificativa, per un totale richiesto in condanna oltre interessi legali.

L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, dubitando della legittimità costituzionale del controllo della Corte dei conti sulle Università, negando la propria qualifica di agente contabile e contestando nel merito le conclusioni. La Procura ha depositato conclusioni concordando solo in parte con il magistrato relatore. All’udienza le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di illegittimità costituzionale, ritenendo che la sottoposizione degli Atenei al controllo contabile non leda alcuna norma di rango costituzionale. Gli Atenei godono di autonomia anche contabile e sono disciplinati, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, dalle sole norme legislative che vi operino espresso riferimento, ai sensi dell’art. 33 Cost. e dell’art. 6, comma 1, legge n. 168/1989.

Sulla qualifica soggettiva, la Corte dà atto dei due orientamenti contrapposti. Secondo il primo, l’utilizzatore di strumenti di pagamento elettronici sarebbe ordinatore secondario di spesa, equiparabile al funzionario delegato, tenuto al solo rendiconto amministrativo. Secondo il secondo, i mezzi elettronici di pagamento tengono luogo del denaro contante e chi ne ha la disponibilità, con potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, è agente contabile tenuto al conto giudiziale.

Il Collegio ritiene dirimente la disciplina regolamentare dell’Ateneo. Il Regolamento di Ateneo per l’utilizzo della Carta di credito e della Carta Prepagata qualifica espressamente il titolare come agente contabile, tenuto alla resa del conto davanti alla Corte dei conti. Analoga previsione è contenuta per il titolare della carta prepagata e nel regolamento missioni. La revisione regolamentare intervenuta nel gennaio 2025, che ha espunto tale qualificazione, dimostra a contrario che in precedenza la qualifica sussisteva.

Quanto alle spese non documentate, la Corte rileva che alcune risultano coperte da dichiarazioni di smarrimento delle pezze giustificative. Il regolamento missioni ammette in via eccezionale l’autocertificazione, e l’art. 47, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 si riferisce proprio ai rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni. Tenuto conto del ruolo del rettore, che comporta plurimi impegni e spostamenti, non vi è colpa grave nello smarrimento: i relativi importi non sono addebitabili.

Restano addebitabili le spese non giustificate, pari a euro 302,20, oltre a euro 146,00 per un pranzo di lavoro di cui non emerge la funzione di rappresentanza, e a euro 8,70 per acquisti al minibar, non ammessi a rimborso dal regolamento missioni. Il pregiudizio complessivo è di euro 456,90, con rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti e interessi legali sulla somma rivalutata. Il Collegio esclude il potere riduttivo, ritenuto incompatibile con le obbligazioni restitutorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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