Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 245 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce modalità atipica di definizione della causa, applicabile anche al giudizio contabile in forza del rinvio dinamico disposto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone, sul piano sostanziale, la sopravvenienza di fatti che eliminino ogni ragione di contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.. La rinuncia agli atti ex art. 110 c.g.c. produce effetto solo se accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere adottata dal giudice anche in assenza di tale accettazione, quando il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa renda inutile una pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto, era stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 3.05.2007. Con il decreto concessivo del trattamento pensionistico la misura della pensione era stata determinata applicando un’aliquota inferiore al 44% della base imponibile, che il ricorrente riteneva dovuta in forza dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Dopo una comunicazione interruttiva della prescrizione, il ricorrente aveva chiesto il ricalcolo. Di fronte all’inerzia dell’Istituto previdenziale, proponeva ricorso per ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento delle differenze, oltre agli arretrati e agli accessori. Nel corso del giudizio il ricorrente rinunciava agli atti, rappresentando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto della rinuncia agli atti depositata dalla parte ricorrente, senza riserve né condizioni, e della sua espressa accettazione da parte dell’INPS in udienza. Rileva però che analoga accettazione non è intervenuta da parte del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale, pur non presente in aula, con la memoria di costituzione aveva eccepito l’avvenuta riliquidazione della pensione e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere.
La Corte richiama l’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia produce effetto soltanto se accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Sulla base della documentazione in atti e della richiesta del Comando generale, il giudice ritiene comunque sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il percorso argomentativo poggia sul riconoscimento dell’istituto anche nel processo contabile, in ragione del rinvio dinamico alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale in materia. La Corte richiama una pluralità di precedenti, sia contabili (Terza Sezione Centrale d’Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania n. 12/2021) sia di legittimità (Cass. civ. n. 1378/2012, SS.UU. n. 1048/2000), dai quali emerge la natura atipica di tale modalità di definizione, che presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni posizione di contrasto e la conseguente carenza dell’interesse ad agire.
Nel caso concreto l’Ente previdenziale ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto, come rappresentato dallo stesso ricorrente con note d’udienza. Ne deriva il venir meno di ogni ragione di contrasto e l’inutilità di una pronuncia di merito. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e, in ragione della condotta collaborativa tenuta dall’Ente previdenziale, dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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