Nessun danno erariale per attività agricola di dipendente pubblico non autorizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 175 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riversamento dei compensi previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 opera esclusivamente nelle ipotesi di incompatibilità relativa, cioè di incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in concreto senza la prescritta autorizzazione. La fattispecie non si estende alle attività assolutamente incompatibili ex art. 60 d.P.R. n. 3/1957, rispetto alle quali il legislatore non ha contemplato alcuna conseguenza patrimoniale da mancata entrata in favore dell’amministrazione di appartenenza. In tali casi resta configurabile, al più, un danno da violazione del sinallagma contrattuale, di natura diversa e ulteriore rispetto alla violazione della normativa sull’autorizzazione degli incarichi retribuiti. Ne consegue l’insussistenza del danno erariale contestato quando il requirente qualifichi come relativamente incompatibile un’attività che l’ordinamento considera non autorizzabile per definizione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente statale a tempo pieno e indeterminato del Ministero della Salute, in servizio presso la sede di Bari, per il risarcimento di 441.584,43 euro in favore del medesimo Ministero. La somma corrisponde ai redditi che il convenuto avrebbe percepito negli anni 2012-2018 quale titolare di una impresa agricola individuale per la coltivazione di uva, con partita IVA attiva dal 28 marzo 2012.
Secondo la prospettazione attorea, l’attività agricola avrebbe integrato una condotta illecita per violazione della normativa che impone di richiedere l’autorizzazione per gli incarichi extraistituzionali, con conseguente obbligo di riversamento dei compensi percepiti e responsabilità erariale da omesso riversamento. Il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale su una questione di massima concernente il rapporto tra l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e i commi 7 e 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di esclusività della prestazione, radice comune della disciplina sulle attività extraistituzionali. La legislazione distingue due tipologie: le attività assolutamente incompatibili, individuate a priori dal legislatore e insuscettibili di autorizzazione, e le attività relativamente incompatibili, autorizzabili a condizione della preventiva comunicazione e del rilascio dell’autorizzazione.
Su questa base la Sezione ricorda il proprio consolidato orientamento: nelle ipotesi di incompatibilità assoluta non è configurabile un danno da mancata entrata ai sensi dei commi 7 e 7-bis, ma solo un danno da violazione del sinallagma contrattuale. Il legislatore, infatti, ha tipizzato la peculiare fattispecie di danno erariale esclusivamente per gli incarichi retribuiti e autorizzabili svolti senza previa autorizzazione, come conferma il riferimento letterale agli “incarichi” contenuto nella norma.
Il Collegio aderisce al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/PROC, secondo cui il compenso dovuto per le prestazioni ex art. 53, commi 7 e 7-bis, concerne le sole situazioni di incompatibilità relativa, ferma la risarcibilità delle conseguenze dannose derivanti da attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili. Nella stessa direzione si erano già espresse le Sezioni riunite n. 26/2019/QM/PROC, che avevano ricondotto a ipotesi ulteriori e distinte i pregiudizi connessi a incarichi non autorizzabili.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il requirente ha inteso inquadrare l’attività agricola nella tipologia relativamente incompatibile, svilendo la distinzione ontologica tra le due fattispecie. Ma il sistema autorizzatorio dei commi 9 e 10 si concorda unicamente con gli incarichi autorizzabili e si rivelerebbe inattuabile se riferito ad attività vietate in modo assoluto. Anche qualora si ritenesse consentita l’attività agricola, il contestato dolo non è comunque configurabile, avendo il convenuto depositato la richiesta di autorizzazione inoltrata al Ministero nel 2012, non risultando provata alcuna volontà di occultamento.
Conclusivamente, il convenuto è dichiarato esente da responsabilità per insussistenza del danno nei termini in cui è stato configurato e dedotto.
Nota della Redazione
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