Revisione del patteggiamento e prove nuove ex art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen. Sez. III n. 9246 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiesta per sopravvenienza o scoperta di nuove prove, è ammissibile solo se tali prove siano idonee a dimostrare la sussistenza di una causa di proscioglimento secondo la regola di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., applicabile al rito alternativo. Gli elementi dedotti devono essere valutati alla luce dei limiti strutturali del patteggiamento: possono accedere alla revisione solo le prove disponibili nel giudizio di merito e ivi non valutate, non quelle che, pur esistenti, non risultino dalle risultanze disponibili in quel giudizio. È inammissibile la richiesta fondata su documentazione generica di cui non si dimostri l’avvenuto deposito o la specifica allegazione nel giudizio di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 03/09/2024, rigettava la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Gup del Tribunale di Velletri in data 15/05/2023, irrevocabile il 02/06/2023, con la quale era stata applicata la pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000.

Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta, limitata al solo reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, senza considerare la documentazione contabile digitale elettronica obbligatoria presente presso le istituzioni, quale prova non acquisita né valutata nel giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui la revisione della sentenza di patteggiamento comporta una valutazione delle nuove prove alla luce della regola di giudizio propria del rito alternativo. Le stesse devono cioè consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento secondo il parametro dell’art. 129 cod. proc. pen., come applicabile nel patteggiamento.

Il fondamento è nella simmetria tra la natura del patteggiamento e il relativo procedimento di revisione. I limiti strutturali del rito speciale si riflettono sul giudizio di revisione: il giudice è chiamato a controllare i termini dell’accordo sulle evidenze disponibili e a verificare le cause di non punibilità secondo l’art. 129 cod. proc. pen. La soluzione non deriva da un’astratta esigenza di simmetria, ma da una elementare esigenza di coerenza interna del sistema, che deve garantire la riparazione dell’errore senza consentire che essa diventi lo strumento per ottenere ciò a cui si è rinunciato con il rito alternativo.

La Corte ricorda di aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina della revisione del patteggiamento nella interpretazione esposta. Il consenso prestato implica l’accettazione integrale dello statuto del rito anche per la fase di revisione.

Nel caso concreto, il ricorrente lamentava la mancata valutazione della prova digitale esistente presso le istituzioni. La deduzione è giudicata generica e manifestamente infondata: non viene specificamente individuata la documentazione e, soprattutto, non si deduce che della stessa vi sarebbe stata prova nel giudizio di merito né che la circostanza sarebbe stata specificamente allegata dall’imputato. Non risulta che dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti emergessero elementi concreti su un effettivo deposito della documentazione contabile.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di patteggiamento, è dovere del giudice esaminare gli atti alla ricerca di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività è sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale ricognizione può condurre al proscioglimento solo se le risultanze disponibili rendano palese l’esistenza della causa, senza necessità di approfondimento probatorio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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