Concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale e recidiva ostativa alle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 8473 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso morale nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, con espressioni intimidatorie rivolte ai soggetti passivi, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, e subito dopo si frapponga fisicamente tra gli operanti e l’autore materiale impedendone il blocco. Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen., non è superato dalle pronunce di incostituzionalità che hanno riguardato attenuanti a effetto speciale, ovvero a effetto comune connotate da peculiari profili di specialità, restando la relativa ratio decidendi non estensibile alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. È pertanto inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo che deduca la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
Il Fatto
La sentenza di appello aveva confermato la condanna degli imputati per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. La donna, appreso che gli operanti dovevano eseguire un’ordinanza custodiale nei confronti del compagno, si era frapposta tra i militari e quest’ultimo, intimando ai carabinieri di allontanarsi e consentendo così all’uomo di prelevare un coltello e di minacciarli. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Con un primo motivo la donna contestava la qualificazione della propria condotta in termini di concorso, non avendo posto in essere alcun atto di resistenza. Con un secondo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, si censurava la mancata valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e infranquinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo, la sentenza impugnata aveva correttamente qualificato il comportamento della donna ai sensi dell’art. 337 cod. pen.: ella dapprima ha istigato e rafforzato il comportamento del compagno, poi si è posta tra questi e gli operanti impedendo fisicamente di bloccarlo e dichiararlo in arresto.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui integra il concorso morale nel reato la condotta di chi rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05.03.2020, Rv. 279030-01). Il motivo è dunque infondato anche sotto il profilo della asserita assenza di atti di resistenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale aveva rilevato che le attenuanti generiche, già riconosciute in ragione delle condizioni di marginalità sociale degli imputati, non potevano essere ritenute prevalenti sulla recidiva, stante il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen.
Il Collegio ha precisato che le pronunce di incostituzionalità intervenute su tale comma hanno sempre riguardato circostanze attenuanti a effetto speciale, ovvero a effetto comune ma connotate da peculiari profili di specialità — in particolare quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen. — di talché la relativa ratio decidendi non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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