Obbligo di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dei Comuni sardi (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 39 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016 impone agli enti territoriali di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute e di trasmetterlo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il controllo della Corte non è di merito sulle scelte gestorie, ma di regolarità sull’adempimento dell’obbligo informativo e sulla coerenza degli esiti ricognitivi rispetto al modello standard. L’inadempimento o la trasmissione tardiva o incompleta integra un illecito omissivo suscettibile di segnalazione agli organi competenti. Il monitoraggio si svolge mediante consultazione del sistema Con.Te e della banca dati Partecipazioni del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fatto

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha avviato, nell’ambito del Programma delle attività di controllo per l’anno 2023, una verifica sull’osservanza dell’art. 20 d.lgs. n. 175/2016 da parte dei Comuni dell’isola. Oggetto del monitoraggio è l’adozione e la trasmissione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2021.

L’attività istruttoria si è svolta attraverso la consultazione del sistema Con.Te e della banca dati Partecipazioni del Ministero dell’economia e delle finanze. Il magistrato relatore, con atto di deferimento, ha sottoposto gli esiti delle verifiche alla Sezione, che li ha esaminati in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 20 d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali, e dalle linee di indirizzo adottate dalla Sezione delle autonomie. In particolare, la deliberazione n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018 ha approvato il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, strumento necessario per il corretto adempimento.

La Sezione ha applicato il modello ricognitivo verificando, per ciascun Comune, la presenza del provvedimento e la sua conformità al formato prescritto. L’analisi non si estende al merito delle scelte di razionalizzazione, ma si limita alla regolarità formale dell’informazione dovuta.

La verifica ha riguardato i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna e ha consentito di ricostruire il grado di compliance rispetto all’obbligo annuale. La Sezione ha ricondotto l’adempimento alla funzione di controllo collaborativo propria dell’art. 20, volto a garantire trasparenza sulle partecipazioni detenute e coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa.

La Sezione ha quindi deliberato di approvare la relazione di monitoraggio, disponendone la trasmissione ai Comuni sardi, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore regionale agli Enti locali. La trasmissione assolve una funzione di sollecitazione all’adempimento per gli enti risultati in ritardo o inadempienti.

La pronuncia si colloca nel solco della funzione di controllo sulla corretta gestione delle partecipazioni pubbliche, ribadendo che la trasmissione tempestiva del provvedimento ricognitivo costituisce obbligo giuridico autonomo, distinto dalla mera adozione dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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