Nessuna correzione delle spese dovute dall’ammesso al patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 21680 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, concretandosi in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica. Non integra errore materiale la statuizione che condanna la controparte soccombente a corrispondere le spese legali in favore dello Stato, poiché, con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è lo Stato ad assumersi il carico delle spese della parte ammessa che risulti vittoriosa, secondo il disposto dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. La revoca del beneficio per sopravvenute modificazioni reddituali, prospettata solo in via ipotetica, non incide sulla correttezza di quella statuizione. L’istanza di correzione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Con un’ordinanza la Corte di cassazione aveva definito un giudizio, disponendo il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. La parte risultata vittoriosa in quel giudizio era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale assumendo che, al momento della decisione, la condizione di ammissione fosse venuta meno: il giudice territoriale non avrebbe potuto confermare il beneficio in via definitiva, avendo la parte superato il limite di reddito imposto dalla legge. Da qui la richiesta di emendare la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale: esso consiste in una mera svista del giudice, che non tocca il contenuto concettuale del provvedimento, ma si traduce in uno scarto tra l’idea della decisione e la sua materiale rappresentazione grafica. Solo un vizio di questa natura è emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..
Su questa base il collegio esclude che nel provvedimento impugnato vi sia alcunché da correggere. La regola è chiara: con l’ammissione al beneficio, lo Stato si fa carico delle spese della parte ammessa; se questa risulta vittoriosa, il giudice condanna la controparte soccombente a corrispondere le spese legali in favore dello Stato. È quanto previsto dall’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, cui si affianca il richiamo a Sez. 3, Ordinanza n. 14688 del 2023.
La statuizione impugnata risulta dunque corretta e conforme alla regola processuale: essa non esprime una scelta concettuale errata, ma la fedele applicazione del meccanismo di anticipazione delle spese da parte dello Stato. Il dedotto sopravvenuto venir meno dell’ammissione non sposta il problema sul piano dell’errore materiale.
Il collegio rileva, inoltre, che la revoca del beneficio per modificazioni reddituali è prospettata solo in via ipotetica. L’istante non deduce una revoca intervenuta, ma una mera eventualità futura. Una prospettazione così congetturale non è idonea a dimostrare alcuna divergenza tra il pensato e lo scritto.
Da qui la declaratoria di inammissibilità dell’istanza. La Corte non provvede sulle spese, stante la natura amministrativa del procedimento di correzione, richiamando Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023 e Sez. 6-2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020.
Nota della Redazione
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