Cessione in blocco dei crediti e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 10860 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 TUB, la titolarità del credito in capo al cessionario si dimostra con la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni delle categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. La revoca del mandato ad esercitare attività assicurativa e la conseguente inattività dell’impresa non determinano di per sé l’estinzione della società, effetto correlato al formale atto di cancellazione dal registro delle imprese. Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre dalla cancellazione dal registro e non dalla richiesta di cancellazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto da una società a responsabilità limitata avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vercelli ne aveva dichiarato il fallimento. I giudici distrettuali hanno riconosciuto la legittimazione a proporre l’istanza di fallimento in capo alla società cessionaria del credito, derivante da un mutuo erogato dalla cedente banca e trasferito mediante cessione in blocco.
La Corte territoriale ha inoltre escluso la prova dei requisiti dimensionali di esonero, ritenendo insufficiente la semplice allegazione dell’inattività dell’impresa, e ha reputato irrilevante la cancellazione del legale rappresentante dal registro IVASS. Il superamento della soglia di fallibilità è stato ravvisato nella pacifica esposizione debitoria della società nei confronti della cessionaria. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal Fallimento con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la legittimazione attiva della cessionaria, sostenendo che la cessione del credito non era stata provata con la produzione dell’atto di cessione e che non bastava la notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato insegnamento secondo cui, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché gli elementi comuni consentano di individuare i rapporti senza incertezze.
Il Collegio ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto buon governo di tali principi, avendo accertato che la cessione era documentata dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con rinvio, per la puntuale identificazione del credito, a quanto pubblicato sul sito internet indicato. Il credito azionato era ricompreso nel periodo oggetto della cessione in blocco ed era qualificabile come attività finanziaria deteriorata, essendo stato oggetto di azione esecutiva infruttuosa.
Il secondo motivo, relativo alla riduzione del debito fiscale per effetto dello stralcio delle cartelle, è stato dichiarato inammissibile per assoluta carenza di specificità e per difetto di interesse, non incidendo il credito erariale sul presupposto di fallibilità, già integrato dall’ammontare del credito della banca istante, superiore alla soglia di fallibilità.
Il terzo motivo assumeva che la revoca del mandato assicurativo e l’inattività dell’impresa fossero equiparabili alla cancellazione dal registro delle imprese. La Corte ha respinto la censura, ribadendo che l’inattività non determina di per sé l’estinzione della società, effetto correlato al formale atto di cancellazione, preceduto, per le società di capitali, dalla messa in liquidazione. La questione del mancato deposito dei bilanci per cinque anni non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non ha allegato di averla introdotta nei giudizi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il quarto motivo, che deduceva violazione delle norme sulle spese processuali, è stato dichiarato inammissibile perché meramente consequenziale all’auspicato accoglimento delle altre censure. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio e dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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