Lettori di lingua straniera: assegno ad personam e riassorbimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20298 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico spettante ai collaboratori esperti linguistici, già lettori di madrelingua straniera, è determinato secondo i parametri del d.l. n. 2/2004, come interpretato dall’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010, con riferimento alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito e in proporzione all’impegno orario assolto. La disposizione non specifica le modalità di conservazione del maggior trattamento, sicché opera la regola generale del riassorbimento. L’eventuale maggiore importo riconosciuto da sentenze passate in giudicato tra le parti è conservato ad personam per effetto della clausola di salvaguardia, fino a quando la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva non colmi il differenziale. La retribuzione va commisurata anche alla quantità del lavoro effettivamente reso, il cui onere probatorio grava sul lettore.

Il Fatto

Una lettrice di lingua francese presso un ateneo italiano, in servizio dal 1982, aveva ottenuto con una precedente sentenza l’accertamento dell’illegittima reiterazione di contratti a termine e il conseguente diritto al trattamento economico dei ricercatori universitari confermati. L’ateneo, in esecuzione di quella pronuncia di condanna generica, aveva corrisposto somme ritenute inferiori, assumendo che il d.l. n. 2/2004 dovesse leggersi alla luce dell’art. 26, comma 2, legge n. 240/2010, applicabile ai lettori solo fino all’assunzione quali collaboratori esperti linguistici.

La lavoratrice aveva replicato che il giudicato formatosi impediva di applicare quella disciplina. Dopo l’accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’ateneo, la Cassazione aveva cassato con rinvio; la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva riconosciuto un’ulteriore differenza retributiva. L’ateneo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito e proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’irretrattabilità del principio di diritto già affermato nel medesimo processo. La regula iuris enunciata in sede di rinvio vincola il giudice di legittimità nuovamente investito, salvo ius superveniens retroattivo; non rilevano né un mutamento di orientamento né un intervento delle Sezioni Unite. Sono pertanto inammissibili le censure della ricorrente incidentale volte a contestare l’ordinanza rescindente.

Nel merito è fondato il primo motivo. L’art. 26, comma 3, legge n. 240/2010 non specifica in che termini il trattamento debba essere conservato: opera dunque la regola generale del riassorbimento, consolidata nella giurisprudenza della Corte. Il trattamento ex d.l. n. 2/2004 va raffrontato con quanto percepito o dovuto anche in forza di sentenze passate in giudicato tra le parti; se questi importi sono maggiori, la differenza va conservata ad personam per effetto della clausola di salvaguardia, fino a quando la retribuzione contrattuale dei collaboratori esperti linguistici non colmi il differenziale.

La Corte richiama Cass. n. 20483/2023, che ha dettagliato le modalità di ricostruzione del trattamento economico, e Cass. n. 16462/2022, secondo cui il legislatore ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica si risolvesse in una reformatio in peius. Si tratta di un assegno ad personam, non dissimile da quello previsto nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità. Nessuna violazione dei principi della Corte di Giustizia, poiché le Sezioni Unite n. 21972/2017 hanno limitato la garanzia dei diritti maturati agli istituti che valorizzano l’anzianità di servizio. La non riassorbibilità non può trarsi dall’art. 51 del CCNL 1996, che riguarda il rapporto tra contratto nazionale e integrativo di ateneo.

È parimenti fondato il secondo motivo. Il d.l. n. 2/2004 fissa un divisore orario di 500 ore, diverso e superiore a quello dei ricercatori a tempo definito, e non comporta equiparazione al ricercatore ma solo un criterio parametrico di determinazione della retribuzione. Per il periodo antecedente al 1987, quando il ricercatore a tempo definito non esisteva, il calcolo deve utilizzare lo stesso rapporto di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 57/1987.

Il ricorso incidentale è fondato. Come affermato da Cass. n. 16449/2022, la retribuzione va commisurata anche alla quantità del lavoro svolto e all’impegno orario assolto, fermo restando che l’onere di provare l’orario grava sul lettore. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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