Crediti sorti nell’esecuzione del concordato in continuità non prededucibili (Cass. civ. Sez. I n. 18047 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura, che si verifica con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 181 legge fall., e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella successiva procedura fallimentare, della prededucibilità c.d. “in funzione” di cui all’art. 111, comma 2, legge fall., come ridelineata da Cass. S.u. n. 42093 del 2021. Assume valore preminente la considerazione che, per essere prededucibile, il credito deve essere sorto in funzione delle procedure concorsuali e non genericamente in funzione dell’attività d’impresa, quantunque quest’ultima sia, secondo il piano, il mezzo per adempiere al concordato. Nella fase esecutiva non opera un criterio generale di attribuzione della prededuzione — quali quelli dell’occasionalità e della funzionalità — ma soltanto la speciale previsione normativa in materia di finanziamenti contenuta nell’art. 182-quater, comma 1, legge fall.
Il Fatto
Una società creditrice propone domanda di insinuazione al passivo del fallimento di altra società per un credito derivante da vendite di merce, chiedendo l’ammissione in prededuzione per la parte relativa a forniture effettuate dopo l’omologazione di un concordato preventivo in continuità diretta che la debitrice non aveva poi adempiuto.
Il giudice delegato accoglie la domanda ma colloca l’intero credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della prededuzione richiesta. L’opposizione allo stato passivo viene respinta dal Tribunale. Avverso il decreto del Tribunale la creditrice propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; il fallimento resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, censurano il diniego dei requisiti dell’occasionalità e della funzionalità dei crediti sorti dopo l’omologa. La ricorrente sostiene che la fase esecutiva sia anch’essa parte del procedimento di concordato e che la funzionalità vada apprezzata con giudizio ex ante, in relazione alla continuità aziendale del piano.
La Corte li ritiene infondati. Rileva che un orientamento precedente aveva avallato alcuni di quegli argomenti, ma che esso è stato abbandonato a partire dal più preciso inquadramento dei presupposti della prededuzione messo a punto dalle Sezioni unite. Richiama il principio di diritto secondo cui i crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante l’esecuzione del concordato non beneficiano della prededucibilità “in funzione” nella successiva procedura fallimentare.
Il passaggio decisivo è che, per essere prededucibile, il credito deve essere sorto in funzione delle procedure concorsuali e non genericamente in funzione dell’attività d’impresa, anche quando questa sia lo strumento per trarre le risorse necessarie all’adempimento del concordato. Il credito deve essere sorto prima o durante la procedura; nella fase esecutiva opera soltanto la speciale previsione sui finanziamenti.
Quanto all’occasionalità, la Corte richiama il dato normativo per cui la procedura si chiude con il decreto di omologazione, sicché i crediti sorti nella successiva fase esecutiva non possono considerarsi sorti “in occasione” della procedura concorsuale. La vigilanza prevista dall’art. 185 legge fall. non prevale sulla chiarezza della scelta del legislatore, poiché il criterio dell’occasionalità si declina anche sul piano dell’imputazione del titolo all’attività degli organi della procedura.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo — relativi alla dedotta nullità per omessa motivazione sulla consecuzione delle procedure, alla pretesa efficacia di giudicato sulla medesima consecuzione e all’omesso esame della marginalità generata dalla continuità — sono dichiarati inammissibili, perché involgono aspetti non decisivi rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in considerazione delle pregresse incertezze giurisprudenziali, superate solo di recente dall’intervento nomofilattico.
Nota della Redazione
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