Revoca dell’amministratore di società partecipata: natura privata e tutela risarcitoria (Cass. civ. Sez. I n. 17760 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’amministratore di una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., è un atto uti socius, e non iure imperii, dell’ente pubblico, interamente regolato dal diritto privato e destinato a produrre effetti nell’ordinamento societario nei limiti e nelle forme di tale disciplina. Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale che regola il rapporto tra l’amministratore e la società, le parti possono convenzionalmente subordinare l’esercizio del potere di revoca alla preventiva contestazione formale dell’addebito, quale disciplina derogatoria rispetto alla regolamentazione legale. La revoca illegittima dell’amministratore non comporta la tutela reale della reintegrazione, ma il solo regime risarcitorio, la cui misura va determinata ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Il Fatto

Con delibera del 28.12.2017, l’assemblea della società, a partecipazione pubblica, dichiarava la decadenza e la revoca per giusta causa dell’amministratore unico, in ragione della sottoscrizione di due contratti di consulenza legale ritenuti in contrasto con la normativa di riferimento e con gli obblighi statutari e contrattuali. Il socio pubblico aveva motivato il provvedimento con il venir meno del rapporto fiduciario e con l’urgenza, adottando la delibera senza la preventiva contestazione formale dell’addebito.

L’amministratore revocato impugnava l’atto. Il Trib. Bari respingeva l’impugnativa; la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame, ritenendo illegittima la revoca per mancata contestazione degli addebiti e riconoscendo in favore dell’appellante il risarcimento delle retribuzioni non percepite sino alla scadenza del contratto. La società e l’azienda sanitaria ricorrevano per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue fra il contratto di prestazione d’opera intellettuale e la disciplina societaria. Il contratto prevede, tra le cause di risoluzione, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e la previa contestazione formale dell’addebito ai sensi della legge n. 241/1990. Nella disciplina societaria, invece, la giusta causa di revoca consiste in circostanze sopravvenute che pregiudicano l’affidamento nelle attitudini dell’amministratore, nozione più lata dell’inadempimento contrattuale.

Secondo la Corte, la clausola contrattuale, nel richiedere la contestazione per ogni forma di risoluzione, anche unilaterale, è coerente con il dato testuale e condiziona l’esercizio del potere di revoca a determinate formalità non previste dalla regolamentazione legale. Si tratta di disciplina derogatoria che le parti ben possono stabilire nell’ambito della loro autonomia negoziale, a garanzia di una di esse.

Quanto all’organo competente, la Corte richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175/2016: la nomina e la revoca dei componenti degli organi interni sono poste in essere tramite procedure extra-assembleari e producono effetti diretti nell’ordinamento societario. Ne deriva che la revoca avrebbe dovuto essere adottata mediante un atto interno del socio pubblico, e non dall’assemblea, che al più avrebbe potuto recepirne la volontà.

Sul punto centrale del ricorso, la Corte accoglie il quarto motivo. La revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., è atto uti socius e non iure imperii. La società partecipata è soggetto di diritto privato che non muta natura in ragione della qualità del socio. L’ente pubblico, nominando o revocando, spende l’ordinario potere dell’assemblea, surrogandosi ad essa. Da ciò discende che la revoca illegittima non può che comportare l’applicazione del regime risarcitorio e non la tutela reale.

Il sesto motivo resta assorbito. La Corte d’appello aveva parametrato il quantum risarcitorio sull’impossibilità della reintegrazione per decorso del triennio dell’incarico: criterio venuto meno con il superamento della tutela reale. Il giudice del rinvio dovrà procedere a nuova valutazione, verificando la sussistenza di un danno conseguenza ex art. 1223 c.c. correlato all’illegittima revoca e, in caso positivo, determinarne la misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *