Omessa segnalazione operazioni sospette dies a quo da connessione probatoria (Cass. civ. Sez. II n. 5749 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per omessa segnalazione di operazioni sospette, il dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione non coincide con il momento di mera acquisizione del fatto nella sua materialità, ma con quello in cui l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per apprezzare l’illecito. Quando sussiste connessione probatoria tra l’accertamento amministrativo e fatti di rilevanza penale, agli agenti non è consentito contestare immediatamente la violazione: il termine decorre dal nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti. Non integra omessa pronuncia la decisione che rechi una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, pur senza specifica argomentazione.

Il Fatto

I direttori pro tempore di una filiale bancaria e la banca, obbligata in solido, proponevano opposizione avverso il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato loro sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, in relazione alla gestione di un conto c.d. omnibus riconducibile a una società di intermediazione. Il Tribunale di Roma rideterminava le sanzioni in misura ridotta.

La Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione del Ministero, elevando gli importi e rigettando l’eccezione di decadenza proposta dagli appellati incidentali. I soccombenti ricorrevano per cassazione con due motivi, incentrati sull’individuazione del dies a quo del termine di contestazione e su un asserito vizio di omessa pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/1981. I ricorrenti sostenevano l’autonomia dell’accertamento amministrativo rispetto alle indagini penali, essendo la raccolta dei dati avvenuta prima e fuori del procedimento penale, e ritenevano il termine decorrere dal luglio 2010.

La Corte richiama il principio costantemente affermato in materia: il momento dell’accertamento, cui ancorare il dies a quo del termine di novanta giorni, non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione, tenendo conto anche del tempo necessario per ponderare gli elementi acquisiti. Nel caso di specie l’acquisizione del fatto è avvenuta al termine dell’attività ispettiva.

Il giudice di seconde cure ha inoltre valorizzato la connessione probatoria con i fatti di rilevanza penale, escludendo la connessione per pregiudizialità ex art. 24 legge n. 689 del 1981. Tale connessione rileva non solo quando gli elementi di prova emergono dagli atti penali, ma in tutte le situazioni in cui agli accertatori non è consentito contestare subito la violazione per ragioni di opportunità, laddove dai fatti possano emergere ipotesi di reato: diversamente l’autorità giudiziaria non sarebbe posta in condizione di valutare la vis attractiva della fattispecie penale e resterebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329 cod. proc. pen.

Il fatto storico addotto in ricorso non è quindi decisivo: ciò che rileva è la connessione probatoria che impedisce la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nè la motivazione dell’appello esclude in radice la complessità delle indagini: essa si limita a prescinderne, senza reputarla erronea.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato. L’omessa pronuncia presuppone che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; il vizio non ricorre quando la decisione comporti la reiezione implicita della pretesa, risultando una statuizione di rigetto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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