Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. II n. 15827 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio del bene proposta dagli attori in attuazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. non può essere accolta quando essi non abbiano provveduto al pagamento del saldo prezzo della compravendita, cui la stessa pronuncia di trasferimento subordinava l’effetto traslativo. La pretesa di compensare il debito di prezzo con il credito risarcitorio vantato nei confronti dei venditori è inammissibile se proposta oltre il maturarsi delle preclusioni processuali ed è comunque infondata quando il credito non sia di pronta e facile liquidazione. Nel giudizio di appello lo svolgimento della trattazione scritta in luogo della discussione orale richiesta da una parte non dà luogo ad alcuna nullità della sentenza, restando garantito il diritto di difesa nella fase prodromica alla decisione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita immobiliare e dalla successiva sentenza che, su domanda dei promissari acquirenti, ne aveva disposto l’esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. La pronuncia di trasferimento aveva condizionato l’efficacia del proprio effetto traslativo al versamento del saldo del prezzo, pari a lire 200.000.000.
Non essendo stato corrisposto il saldo, gli attori chiesero il rilascio dell’immobile, ancora in possesso dei venditori. Il tribunale respinse la domanda e la Corte di appello di Bologna, con sentenza, confermò la decisione, dichiarando altresì inammissibile, perché tardiva, la richiesta di compensazione tra debito di prezzo e credito risarcitorio. I promissari acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la nullità della sentenza per apparenza di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato la questione dell’immediata esecuzione della sentenza ex art. 2932 c.c. e le censure svolte con l’atto di appello. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati, rilevando che il giudice di merito ha chiaramente esposto le ragioni del rigetto e che i ricorrenti non contestano che la pronuncia di trasferimento prevedesse il pagamento del residuo prezzo come condizione della propria efficacia e che esso non era stato corrisposto.
Il terzo motivo, che lamenta omessa pronuncia sulla critica alla decisione di rigetto della compensazione, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il mezzo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dichiarato la domanda inammissibile ed infondata: la statuizione di inammissibilità non è investita da alcuna censura e tale mancanza esime da ogni esame sulla fondatezza.
Il quarto motivo, per violazione dell’art. 2932 c.c., è infondato. Il fatto che i venditori avessero agito per il pagamento del prezzo non integrava l’avveramento della condizione cui la sentenza subordinava l’effetto traslativo, consistente nel versamento effettivo, pacificamente non realizzato. Il quinto motivo, per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., è parimenti infondato: dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di appello aveva assegnato i termini per comparse conclusionali e memorie di replica e, secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 502 del 2017; Cass. n. 464 del 2016), la trattazione scritta in luogo della discussione orale richiesta da una parte non dà luogo a nullità della sentenza, restando garantito il diritto di difesa.
Il sesto motivo, che lamenta omessa pronuncia sul rifiuto dei venditori alla consegna del bene quale abuso del diritto, è dichiarato inammissibile per genericità ed anche infondato, potendosi rinvenire nelle ragioni della decisione, incompatibili con la prospettazione di parte, un rigetto implicito. Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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