Revoca dell’AUA spetta all’autorità competente e non al SUAP (TAR Campania n. 2266 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica ambientale, l’art. 2, comma 1, lett. b), e l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 59/2013 attribuiscono all’autorità competente (la Provincia, o la Città Metropolitana ove la normativa regionale lo preveda) la titolarità del potere di rilascio, rinnovo, modifica e, dunque, di revoca dell’AUA. Il SUAP è titolare di un’attività vincolata di mero rilascio del titolo già adottato dall’autorità competente e di coordinamento procedimentale, priva di discrezionalità. Ne consegue che, in applicazione del principio del contrarius actus, il SUAP non può revocare né incidere indirettamente sull’AUA: a fronte di un sopravvenuto profilo di illegittimità, deve coinvolgere nuovamente l’autorità che l’ha adottata, rendendola edotta, perché sia quest’ultima a esercitare l’autotutela nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto di produzione di calcestruzzo impugna l’ordinanza con cui il SUAP di un Comune ha revocato l’AUA in precedenza rilasciata, con contestuale ordine di cessazione immediata dell’attività produttiva. Il provvedimento è stato adottato su impulso della società proprietaria dell’area, che aveva denunciato la presenza di opere abusive sul sito produttivo. L’AUA, di durata quindicennale, era stata adottata dalla Provincia con determina dirigenziale e poi rilasciata dal Comune; essa riguardava le autorizzazioni all’impatto acustico e alle emissioni in atmosfera.
La ricorrente deduce, tra l’altro, l’incompetenza del Comune, la violazione del termine di autotutela, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà rispetto alle risultanze della conferenza di servizi. Il TAR ha accolto la domanda cautelare e, all’esito, il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di differimento dell’udienza, richiamando l’art. 73 c.p.a., che ammette il rinvio solo per casi eccezionali. Nel merito, ritiene fondato il motivo di incompetenza e decide con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando un precedente conforme del Consiglio di Stato in fattispecie analoga.
Il percorso argomentativo muove dal riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 59/2013. L’art. 2, comma 1, lett. b), individua nella Provincia (oggi Città Metropolitana) l’autorità competente per il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento dell’AUA; l’art. 4, comma 7, chiarisce che l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Il SUAP è configurato come unico punto di accesso e organo di coordinamento, la cui attività è vincolata e priva di discrezionalità: non può discostarsi dalle determinazioni dell’autorità competente.
Da tali premesse discende che le determinazioni di revoca o annullamento, in quanto modificative del titolo, spettano all’autorità che l’ha adottato. La verifica della legittimità urbanistica avrebbe potuto impedire il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, ma non sovrapporsi all’AUA adottata dall’autorità competente, spostandone l’attribuzione in capo al SUAP.
In applicazione del principio del contrarius actus, il SUAP avrebbe dovuto coinvolgere nuovamente l’autorità intervenuta nel procedimento, rendendola edotta del profilo di illegittimità, per consentirle di esercitare, se del caso, i poteri di autotutela nella forma procedimentale adeguata. Rileva, inoltre, che l’autotutela è intervenuta a distanza di anni dal rilascio dell’AUA, imponendo una valutazione dei relativi presupposti riservata all’organo titolare della competenza, nel rispetto delle garanzie partecipative.
Accertato il vizio di incompetenza, il Collegio ne fa discendere l’accoglimento del ricorso con assorbimento delle ulteriori censure, richiamando l’orientamento secondo cui il vizio formale di incompetenza va scrutinato per primo, poiché la sua fondatezza esaurisce l’oggetto del giudizio. Il Comune è condannato alle spese processuali; compensazione verso la società interveniente.
Nota della Redazione
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