Concessioni demaniali marittime: il TAR Latina respinge la sospensiva sulla gara di Terracina (TAR Lazio n. 233 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la clausola del bando che impone l’adeguamento al Piano di Utilizzo dell’Arenile (PUA) in fase di redazione non è manifestamente illegittima laddove la lex specialis preveda il recesso senza oneri per il concessionario e la possibilità di adeguare l’offerta. La mancata adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 4 legge n. 118/2022 non integra di per sé un vizio della procedura, potendo il Comune determinare l’indennizzo in via peritale, entro un tetto massimo. L’asserita incompetenza della Giunta comunale a deliberare l’atto di indirizzo non presenta, prima facie, il requisito del fumus boni iuris. Non sussiste il periculum in mora per i concessionari uscenti che, beneficiando della proroga tecnica, possono partecipare alla gara e conservano la possibilità di conseguire l’indennizzo prima del perfezionamento del nuovo titolo.
Il Fatto
Una pluralità di operatori turistici, tutti concessionari uscenti di stabilimenti balneari sul litorale di Terracina, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la determinazione dirigenziale n. 1160 del 05/06/2026 con cui il Comune ha indetto una procedura comparativa per l’affidamento di numero 86 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. I ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la mancata applicazione dei criteri selettivi di cui all’art. 4 legge n. 118/2022, l’illegittimità della clausola che impone l’adeguamento al redigendo PUA e la mancata previsione dell’indennizzo, nonché l’incompetenza della Giunta comunale per l’atto di indirizzo prodromico. Hanno quindi chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accantonato la questione dell’eventuale inammissibilità parziale del ricorso per carenza di interesse, eccepita dal Comune, ritenendo che tale profilo debba essere approfondito in sede di merito, considerato che i ricorrenti sono operatori professionali con decenni di esperienza e, come tali, in grado di formulare offerte consapevoli.
Nel merito della domanda cautelare, il TAR ha ritenuto la censura relativa alla violazione dei criteri di cui all’art. 4 legge n. 118/2022 smentita dal tenore letterale dell’Avviso Pubblico, che contiene una griglia analitica di criteri e sub-criteri. Quanto alla clausola relativa al Piano di Utilizzo dell’Arenile (PUA), il Collegio non ne ha ravvisato la manifesta illegittimità, osservando che la gara prevede il recesso senza oneri per il concessionario e la facoltà di adeguare l’offerta. Ha inoltre rilevato che il PUA è in fase avanzata e conoscibile e che la giurisprudenza ammette lo svolgimento di gare in assenza di un PUA definitivo.
Con riferimento alla mancata previsione dell’indennizzo, il TAR ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato n. 4121/2026, secondo cui la mancata adozione del decreto ministeriale non blocca le procedure. Nel caso di specie, il Comune ha attivato la procedura peritale e ha fissato un tetto massimo all’indennizzo, elementi che escludono il fumus della censura. Parimenti è stata giudicata priva di fumus l’eccezione di incompetenza della Giunta comunale.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto insussistente. I ricorrenti, in qualità di concessionari uscenti, sono beneficiari del regime della proroga tecnica e possono partecipare alla gara; la perizia estimativa sarà pubblicata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e l’eventuale indennizzo sarà determinato prima del perfezionamento del nuovo titolo concessorio. Al contrario, la sospensione cautelare arrecherebbe un danno significativo all’interesse pubblico, paralizzando l’intera procedura per 86 concessioni e pregiudicando la tempestiva assegnazione in vista della prossima stagione balneare, in un settore in cui la giurisprudenza impone di procedere alle gare senza indugio.
Per questi motivi, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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