Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 3464 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo costituito da una sentenza del giudice ordinario non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato con successivo decreto collegiale, con l’ulteriore precisazione che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico annuale della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato in determinati anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente propose ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto e all’Amministrazione è stato ordinato di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo azionato.
Il giudice ha poi precisato la disciplina dell’incarico di ausiliario. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, come affermato da C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e da TAR Campania, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla parcella, essa va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il deposito di atti e documenti da parte dell’ausiliario deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, mediante il modulo dedicato.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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