Revoca autorizzazione unica per mancato adeguamento alla diffida ex art. 208 (TAR Emilia-Romagna n. 647 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione unica alla gestione di impianti di recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, la revoca dell’autorizzazione costituisce la conseguenza diretta del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, senza che sia necessario accertare un’ulteriore e attuale situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. La disposizione configura infatti ipotesi distinte e alternative: la diffida, la diffida con sospensione e la revoca. Il provvedimento di revoca è legittimo quando l’interessato, pur avendo ricevuto plurime diffide, non vi abbia ottemperato e non abbia impugnato i provvedimenti presupposti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto quando il destinatario, avendo già ricevuto diffide e sospensioni, era consapevole del procedimento in corso e ha comunque interloquito con l’Amministrazione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente, titolare di un’autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, ha impugnato la determinazione con cui Arpae ha disposto la revoca dell’autorizzazione, a seguito della mancata ottemperanza a plurime diffide ad adempiere alle prescrizioni, intervenute tra il febbraio 2022 e il gennaio 2023. La vicenda traeva origine da un incendio sviluppatosi nell’impianto nell’aprile 2022, che aveva determinato l’intervento di diverse autorità e l’emissione di numerosi atti, tra cui diffide, sospensioni dell’attività e un sequestro probatorio del materiale stoccato. Il Consorzio ha dedotto, in particolare, l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, per travisamento dei fatti e per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ammesso, ai sensi dell’art. 54 CPA, la memoria difensiva di Arpae depositata tardivamente per un errore materiale, considerando che la parte ricorrente non si era opposta e aveva richiesto il passaggio in decisione della causa.

Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la revoca adottata ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006. La norma, nel prevedere la revoca in caso di “mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida”, delinea un’ipotesi autonoma rispetto a quella del pericolo per la salute e l’ambiente. Il giudice ha richiamato il precedente di TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2029 del 2024, che a sua volta cita Consiglio di Stato n. 3933/2018, secondo cui la revoca non richiede la prova di situazioni di pericolo ulteriori.

Nel caso di specie, è emerso che il Consorzio non aveva ottemperato alle prescrizioni delle diffide, non le aveva mai impugnate e, all’esito del sopralluogo del settembre 2023, era stata verificata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti. La revoca è stata pertanto ritenuta correttamente motivata e proporzionata, essendo stata preceduta dalla diffida semplice e dalla diffida con sospensione dell’attività.

Quanto al dedotto vizio di violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che il Consorzio era pienamente consapevole del procedimento, avendo ricevuto plurime diffide e la sospensione, e aveva comunque interloquito con l’Amministrazione, presentando richieste di proroga e proposte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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