Il servizio militare ordinario non costituisce concausa di malattia (TAR Emilia-Romagna n. 648 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emergano vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione, inattendibilità metodologica delle conclusioni, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze di fatto decisive. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la nozione di concausa efficiente e determinante comprende soltanto fatti ed eventi che eccedono le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e adeguatamente documentati. Il normale servizio militare, ancorché impegnativo, non può essere considerato concausa dell’insorgenza di patologie, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità. L’Amministrazione non ha un onere di motivazione specifico, potendo richiamare il contenuto del parere del Comitato.

Il Fatto

Un sottotenente dei Carabinieri ha impugnato il decreto dirigenziale con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per diverse patologie, tra cui esiti di trapianto di fegato, gastropatia erosiva, ipertrofia prostatica benigna e cardiopatia ipertensiva. L’Amministrazione aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio solo per l’osteoatrosi vertebrale dorsale e lombosacrale. Il ricorrente ha contestato il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, deducendo vizi di difetto istruttorio, travisamento del fatto e motivazione apodittica e standardizzata, sostenendo che le mansioni svolte sarebbero state idonee a causare le patologie. Il ricorso è stato respinto in sede cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione del nesso eziologico tra attività lavorativa e infermità rientra nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, sindacabile solo in presenza di vizi procedurali, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco ma limitato ai casi in cui la valutazione tecnico-scientifica risulti non semplicemente opinabile ma radicalmente inattendibile.

Il Collegio ha precisato che la derivazione causale va scrutinata non rispetto al servizio in generale, ma rispetto a specifiche modalità ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento. Nella nozione di concausa efficiente e determinante possono farsi rientrare solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione dei disagi, delle fatiche e dello stress che costituiscono fattore di rischio ordinario della vita militare. Grava sul richiedente l’onere di dimostrare l’esistenza di condizioni di servizio anomale.

Il parere del Comitato, pur sintetico, è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento a ciascuna patologia, valorizzando la natura endogena o costituzionale delle infermità e l’assenza di fattori specifici di rischio idonei a giustificare la genesi neoplastica. Il Tribunale ha escluso il difetto istruttorio, rilevando che il Comitato aveva esaminato tutta la documentazione amministrativa e sanitaria acquisita al procedimento.

La richiesta di verificazione o CTU è stata respinta, poiché in assenza di profili di erroneità della valutazione tecnica l’accoglimento determinerebbe un’inammissibile sostituzione del giudizio dell’Amministrazione. Analoga sorte ha avuto l’istanza istruttoria documentale, essendo già stata acquisita ogni documentazione rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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