Atto plurimotivato e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1027 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso che non le contesti tutte deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude, infatti, l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto rimasta inoppugnata. In tali ipotesi il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento, stante l’impossibilità di provvedere all’annullamento del provvedimento lesivo sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice ormai irretrattabile in sede giurisdizionale. Ne consegue un’originaria carenza di interesse, fonte di inammissibilità ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore cittadino straniero, chiedeva alla Prefettura di Mantova il nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno, ottenendolo in un primo momento. L’Amministrazione avviava però il procedimento di revoca, contestando la mancanza di numerosi documenti, tra cui il permesso di soggiorno in corso di validità, il certificato di idoneità alloggiativa, lo stato di famiglia dell’alloggio, la proposta di contratto di soggiorno su modello “Q” e la documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi.
Con il provvedimento impugnato, la Prefettura rigettava l’istanza, confermando tutte le carenze documentali già segnalate nel preavviso e non sanate. Il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR, censurando esclusivamente i capi di motivazione relativi alla mancata prova del rapporto stagionale e all’assenza del permesso da convertire, senza contestare l’autonomo capo concernente la restante documentazione mancante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di motivazioni autonome e distinte. Il ricorrente, tuttavia, ha formulato censure solo su due di esse, lasciando inoppugna la motivazione relativa alla mancanza di idoneità alloggiativa, di stato di famiglia e di proposta di contratto di soggiorno conforme al modello richiesto.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha ricordato il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, il ricorso che non contesta tutte le motivazioni è inammissibile per difetto di interesse. L’eventuale accoglimento delle doglianze proposte, infatti, non potrebbe determinare l’annullamento dell’atto, che rimarrebbe validamente sorretto dalla ragione giustificatrice non censurata e ormai divenuta irretrattabile.
La Corte ha richiamato sul punto i precedenti di Cons. Stato, sez. VI, 30.6.2022 n. 5453, Cons. Stato, sez. III, 14.3.2023 n. 2657 e Cons. Stato, sez. IV, 26.4.2024 n. 3835, che hanno costantemente affermato la natura originaria della carenza di interesse in siffatte ipotesi.
Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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