Revoca dell’autorizzazione di vigilanza privata e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 1094 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata ex art. 134 T.U.L.P.S., fondata sulla prognosi di pericolo di infiltrazioni ambientali di cui all’art. 257 quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., costituisce misura di prevenzione con spiccata natura cautelare, disegnata dal legislatore come fattispecie di mero pericolo. Siffatta configurazione, unitamente all’afflittività del provvedimento, impone un particolare sforzo motivazionale, che non è assolto quando la prognosi si fondi sulla sola presenza di due soggetti controindicati, passivamente confermati in servizio a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, in assenza di ulteriori circostanze concludenti oltre la loro caratura criminale e un generico interesse al settore. Il convincimento dell’Amministrazione deve raggiungere la soglia della più probabile che non ricorrenza dell’ipotesi infiltrativa. La revoca è pertanto illegittima per difetto di motivazione, restando salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente è una società che esercita l’attività di vigilanza privata nell’ambito territoriale 1 della Provincia di Foggia, in forza di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura ex art. 134 T.U.L.P.S.. Nel novembre 2022 la società ha comunicato di aver stipulato un preliminare di acquisto di ramo d’azienda da altra società operante nel medesimo settore, chiedendo l’estensione della propria autorizzazione all’intero territorio provinciale, oltre al cambio di denominazione e di sede legale.
All’esito degli accertamenti, la Prefettura ha ritenuto sussistenti gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali, revocando l’autorizzazione della cedente, revocando quella della ricorrente e respingendo l’istanza di estensione. La società ha impugnato il decreto prefettizio deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti e deficit motivazionale. L’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato nei termini già evidenziati in sede cautelare. Il decreto impugnato richiama ulteriori ed eterogenee circostanze, ma la determinazione si fonda essenzialmente sulla prognosi di pericolo ex art. 257 quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e, segnatamente, sulla presenza di una guardia giurata e di un amministrativo.
Il punto decisivo è che tali soggetti sono stati passivamente confermati in servizio a seguito dell’acquisizione di ramo d’azienda. I requisiti delle guardie giurate dipendenti sono soggetti a controlli di polizia, sui quali la ricorrente ha fatto affidamento fino a contrari elementi indiziari.
La presenza di due soli soggetti controindicati, in assenza di ulteriori circostanze concludenti oltre la soggettiva caratura criminale e un generico interesse al settore di attività, non raggiunge la soglia della più probabile che non ricorrenza dell’ipotesi che l’amministratore agisca in realtà come prestanome di imprese collegate con il crimine organizzato.
Il Collegio non ignora che la revoca costituisca strumento di prevenzione con spiccata natura cautelare, fattispecie di mero pericolo stante l’anticipazione della tutela richiesta dall’importanza degli interessi pubblici tutelati. Proprio siffatta configurazione, unitamente all’afflittività della misura, impone però un particolare sforzo motivazionale, che nel caso di specie non si ritiene assolto.
Il ricorso è pertanto accolto con annullamento della revoca per difetto di motivazione, restando salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere garantendo il contraddittorio, che è mancato nel procedimento. Le spese sono compensate in ragione della sensibilità degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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