Annullamento in autotutela permesso di costruire per invalidità CIS (TAR Abruzzo n. 588 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando l’istanza di accertamento di conformità, presentata ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, si fondi su un Certificato di Idoneità Sismica che non può più attestare la regolarità edilizia dell’immobile sotto il profilo sismico. Il requisito della doppia conformità impone che l’opera sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, inclusa quella sismica, sia al tempo della realizzazione sia al tempo della domanda di sanatoria. Un CIS emesso nel 1992, nell’ambito di un procedimento di condono conclusosi con diniego, non può provare la conformità alla disciplina vigente nel 2022, atteso il mutamento normativo intervenuto con il DM 17 gennaio 2018. In un provvedimento plurimotivato, la fondatezza di una sola delle autonome ragioni poste alla base dell’atto è sufficiente a sorreggerne la legittimità, rendendo superfluo l’esame delle censure avverso le altre. L’intervento volontario non notificato può ritenersi sanato se, in seguito a interruzione e riassunzione del giudizio, l’interveniente è stato evocato in giudizio dagli eredi del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, originario titolare di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 e respinta nel 2000, presentava nel gennaio 2022 una nuova domanda di accertamento di conformità per il medesimo immobile, ottenendo dal Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. A supporto della domanda, il tecnico incaricato allegava il Certificato di Idoneità Sismica emesso nel 1992, risalente al precedente procedimento di condono.

A seguito dell’opposizione di un confinante e del parere della Regione Abruzzo, che escludeva l’efficacia del CIS al di fuori del procedimento di condono, il Comune disponeva l’annullamento in autotutela del permesso rilasciato. Il provvedimento si fondava su due distinte motivazioni: l’invalidità del CIS e ulteriori profili di illegittimità edilizia sollevati dai terzi. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 13 e 35 della legge n. 47/1985, difetto di motivazione e violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum, rilevando che la mancata notificazione dell’atto di intervento, inizialmente illegittima, era stata sanata dalla successiva interruzione e riassunzione del giudizio, in quanto gli eredi del ricorrente avevano notificato al controinteressato sia l’evento interruttivo sia l’atto di riassunzione, rendendolo soggetto evocato nel giudizio riassunto.

Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, sorretto da due ragioni autonome e distinte, ciascuna idonea a sostenerne la legittimità. La prima censura, rivolta avverso la motivazione relativa all’invalidità del CIS, è stata giudicata infondata. Il TAR ha osservato che l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità, e che tra la normativa edilizia rientra anche quella in materia di idoneità sismica vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Il CIS del 1992, pur non essendo stato formalmente annullato, non può attestare la regolarità dell’immobile rispetto alla normativa sismica vigente nel 2022. Il Collegio ha richiamato il DM 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, rilevando che il notevole mutamento normativo intervenuto dal 1992 rende necessaria una nuova certificazione che attesti il rispetto dei parametri vigenti. La mera circostanza che l’immobile non abbia subito interventi successivi non è sufficiente, poiché rilevano anche i mutamenti normativi.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla motivazione relativa ai profili di cubatura e distanze, il TAR ne ha dichiarato l’assorbimento, attesa la natura plurimotivata del provvedimento e l’autonomia delle ragioni poste alla base. Il terzo motivo, concernente la valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento, è stato respinto: il tempo trascorso tra il rilascio del titolo e l’annullamento era di soli 63 giorni e, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9/2017, il Collegio ha escluso la tutela dell’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica realizzata contra legem.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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