Carta docente, ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1094 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato e, ove perduri l’inerzia, nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. La nomina può essere conferita a un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore. In tal caso non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1046/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente ricorrente il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione e interessi e rifusione delle spese di lite.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi adito il TAR Sardegna lamentando la mancata ottemperanza e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, senza fornire in camera di consiglio indicazioni utili a una soluzione bonaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza. Dagli atti di causa non è emerso se l’amministrazione avesse provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La difesa erariale non ha offerto elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato né a consentire una definizione bonaria. L’inerzia dell’amministrazione ha dunque integrato il presupposto per l’esecuzione in via sostitutiva.

Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *