Revoca di contributi pubblici e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 1946 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Quando la revoca sia disposta per l’accertamento ex post della mancanza di un presupposto di legge o di contratto, senza alcun apprezzamento discrezionale dell’amministrazione circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, la controversia incide su un diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare l’esercizio del potere discrezionale attributivo del beneficio, ovvero quando l’atto sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. L’atto di revoca assume, in tal caso, valenza dichiarativa.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, ammessa con nota del 4 maggio 2010 alle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000 per un importo complessivo di euro 112.385,87 e destinataria dell’anticipo di euro 20.077,17, riceveva una nota con cui l’Agenzia concedeva la revoca delle agevolazioni, adducendo la realizzazione del piano degli investimenti in data anteriore alla delibera di ammissione, e ne chiedeva la restituzione di euro 21.823,01.

La società adiva il Tribunale di Roma per ottenere, previa disapplicazione della revoca, la condanna dell’Agenzia al pagamento di euro 92.308,70 e l’accertamento della non debenza della somma richiesta in restituzione. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo configurabile una posizione di diritto soggettivo e la giurisdizione del giudice ordinario. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dal consolidato indirizzo secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione spetta solo verificare l’esistenza dei presupposti, senza discrezionalità. Quando invece la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo per un asserito inadempimento del beneficiario, la giurisdizione resta del giudice ordinario anche se l’atto è formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione.

La giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, dopo la concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 19160 del 2023, n. 19966 del 2023, n. 17757 del 2023, n. 9816 del 2023, n. 23991 del 2023 e n. 31738 del 2023, oltre al precedente indirizzo delle Sezioni Unite n. 15867 del 2011, n. 21062 del 2011 e n. 1776 del 2013.

Nel caso concreto, la revoca era stata disposta a seguito di un accertamento ex post del venir meno di un presupposto condizionante il finanziamento, ossia l’asserita non novità dell’iniziativa imprenditoriale. L’amministrazione non ha compiuto alcuna ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato, né ha esercitato margini di discrezionalità circa l’opportunità del contributo, essendosi limitata a constatare il difetto originario di una condizione di ammissibilità.

La revoca, pertanto, costituisce un atto con valenza dichiarativa che incide su una posizione di diritto soggettivo del beneficiario, poiché l’intervento dell’amministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge o dal contratto. Ne segue che la controversia sulla revoca del contributo è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Il primo motivo è rigettato e la causa è rimessa alla Prima Sezione civile, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ., per la decisione degli ulteriori motivi, non rientranti nella competenza delle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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