Onere della prova e sosta senza ticket: prova dell’amministrazione e fatti impeditivi (Cass. civ. Sez. II n. 8313 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, una volta formulata l’opposizione non si discute dell’atto ma della fattispecie produttiva dell’effetto: nei limiti delle contestazioni sollevate, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all’opponente provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Per le violazioni del codice della strada, è sufficiente la prova della condotta contemplata dalla norma, dovendosi presumere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al trasgressore. L’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, e dunque l’assenza di colpa, rimane a carico dell’agente.

Il Fatto

Uno studio legale associato proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Ravenna all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per violazione dell’art. 157, commi 6 e 8, d.lgs. n. 285/1992, per sosta dell’autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket. L’opposizione si fondava sulla mancata abilitazione del parcometro al pagamento con carta di credito, imposta dal comma 901 della legge n. 208/2015.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione, compensando le spese. Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, accoglieva l’appello del Ministero dell’Interno, rilevando che i parcometri erano tutti abilitati alla carta di credito e che l’onere di provare il malfunzionamento gravava sull’opponente. Proponeva quindi ricorso per cassazione lo studio soccombente, con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente, perché investono rispettivamente la corretta distribuzione dell’onere della prova e il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell’amministrazione. Entrambi sono dichiarati infondati.

La Corte richiama il principio per cui, nel giudizio di opposizione, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1921 del 24.01.2019). Tale distribuzione trova ulteriore specificazione nel principio consolidato secondo cui è sufficiente la prova della condotta contemplata dalla norma, con presunzione dell’elemento soggettivo in capo al trasgressore (Cass. Sez. Un. n. 10508 del 06.10.1995; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26306 del 07.11.2017).

L’onere di provare che la condotta vietata è stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, resta a carico dell’agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12.07.2010; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19759 del 02.10.2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17.12.2019; Cass. Sez. 2, n. 277 del 07.01.2022).

Nel caso concreto, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell’intimato. Spettava dunque al ricorrente provare i fatti impeditivi del pagamento, prova che non si sarebbe esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento del pagamento con carta, ma avrebbe dovuto estendersi all’impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento in contante. Il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento non costituisce esimente.

Il Collegio rigetta il ricorso, con correzione in parte qua della motivazione del Tribunale ex art. 384 cod. proc. civ. Nulla per le spese, avendo il Ministero depositato solo atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 e, stante il tenore della pronuncia, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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