Revoca integrale del contributo pubblico per distrazione dei mezzi finanziati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 260 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del vincolo di destinazione imposto dall’art. 5 L.R. Calabria n. 3/88 sui mezzi acquistati con contributi regionali, protratto per un numero di episodi superiore alla soglia legale, comporta la revoca integrale del finanziamento, a prescindere dall’effettiva compromissione del servizio di trasporto pubblico locale. Il vincolo settennale decorre dal nulla osta all’immissione in servizio e non tollera l’uso episodico del mezzo su tratte interregionali. La revoca non richiede la prova di un danno concreto ulteriore, essendo la condotta antigiuridica sufficiente a fondare la responsabilità erariale; il danno è invece rimodulato in proporzione alla responsabilità di terzi non presenti in giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio, in solido, un imprenditore e due società di trasporto riconducibili alla sua persona, chiedendo la condanna per danno erariale in favore della Regione Calabria per complessivi € 4.266.975,25. La contestazione riguardava l’indebita percezione di contributi pubblici erogati per il “Piano autobus” e per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale.

La società beneficiaria aveva ottenuto finanziamenti per la sostituzione di quattordici autobus, erogati in due tranche. Secondo l’accusa, i mezzi vincolati al trasporto regionale sarebbero stati utilizzati dalla società collegata su tratte interregionali, con impiego anche del personale dipendente della beneficiaria. Un’eccezione di prescrizione era stata accolta con sentenza non definitiva nei confronti della società committente, mentre quella sollevata dagli altri convenuti era stata respinta perché tardiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due distinte contestazioni. Quanto alla prima, rileva che il finanziamento traeva origine dalla delibera di Giunta regionale n. 515 dell’8 luglio 2003 e trovava attuazione nell’art. 5 L.R. n. 3/88, che vieta di alienare o distogliere i veicoli dalla destinazione per sette anni dall’immissione in linea, pena la revoca del contributo, salva espressa autorizzazione regionale, nella specie pacificamente non rilasciata.

I convenuti avevano eccepito che molte delle corse contestate riguardavano mezzi già ammortizzati, con vincolo ormai scaduto. La Corte riconosce la fondatezza dell’osservazione: dal nulla osta all’immissione in servizio risulta che per una parte dei veicoli il termine settennale era spirato nel gennaio 2012, mentre per i restanti scadeva tra maggio e giugno 2017. Le violazioni contestabili si riducono così a 128.

Poiché l’art. 7 L.R. n. 3/88 prevedeva la revoca integrale del contributo già a partire dalla terza violazione, la Corte esclude che la legge regionale tollerasse l’uso episodico del mezzo. Le violazioni accertate, per ciascuna tranche, superano abbondantemente quella soglia. Le due erogazioni, poi, costituiscono segmenti di un finanziamento unitario concernente i quattordici autobus. Il contributo per la sostituzione dei mezzi va dunque considerato integralmente percepito indebitamente.

L’eccezione del convenuto persona fisica, secondo cui egli non ricopriva la carica anteriormente al 2012, è respinta: la deduzione difensiva è sfornita di prova e non consente di individuare da quale data e con riferimento a quale delle due società la carica fosse cessata o non ancora assunta. In ogni caso, anche limitando l’esame al solo anno 2013, vengono in rilievo 75 violazioni, sufficienti a fondare la revoca. Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, inteso come coscienza e volontà di distogliere mezzi acquistati con denaro pubblico verso finalità privatistiche.

Diversa è la sorte della seconda contestazione, relativa ai contributi per il costo del personale. In assenza di una norma che ne preveda la revoca integrale in caso di distrazione parziale, trovano applicazione i principi generali: l’accusa deve provare un danno concreto. Nel caso di specie manca la prova che la distrazione del personale abbia pregiudicato il servizio di trasporto pubblico locale. La domanda, in parte qua, è rigettata. Il danno risarcibile viene infine rimodulato in due terzi del totale, per tenere conto della responsabilità della società estranea al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *