Nessuna pensione privilegiata se l’aggravamento non sussiste alla data della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 545 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale militare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, il trattamento pensionistico di privilegio presuppone la dipendenza da fatti di servizio delle infermità, quali causa o concausa efficiente e determinante, e la loro ascrivibilità a una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968. L’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 consente all’invalido, in caso di aggravamento, di chiedere la revisione del trattamento senza limiti di tempo. Il diritto alla pensione privilegiata con decorrenza anteriore sorge, tuttavia, solo se l’evoluzione peggiorativa sia accertata alla data della domanda di aggravamento: la mera successiva concessione del trattamento non retroagisce se, a quella data, il quadro invalidante era già stabilizzato e congruamente indennizzato.

Il Fatto

Un ex militare di leva, già titolare di indennità una tantum per infermità dipendenti da causa di servizio ascritte alla tabella B, presentava nel gennaio 2011 una seconda istanza di aggravamento e di interdipendenza. Il Ministero della difesa respingeva l’istanza con il decreto impugnato, non constatando aggravamento né i profili di interdipendenza dedotti. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria con decorrenza dalla domanda.

Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e gli eredi riassumevano la causa. Successivamente, a seguito di una nuova istanza, l’amministrazione concedeva il trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tabella A a vita con decorrenza dall’1.03.2019. Gli eredi delimitavano allora la pretesa al solo periodo intermedio, dalla domanda del gennaio 2011 alla data di concessione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del provvedimento impugnato. Il riferimento al decreto n. 16 del 13.01.2011, relativo ad altro militare, costituisce un mero errore materiale: il provvedimento effettivamente allegato e censurato è il decreto n. 16 del 3.02.2014, di rigetto della domanda di aggravamento.

Nel merito, la Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia relativa allo stesso militare, resa nel 2018 all’esito di consulenze dell’UML Salute del 2015 e del CML presso la Corte dei conti del 2016, su un periodo largamente sovrapponibile. Tali pareri avevano ritenuto correttamente diagnosticata e indennizzata l’infermità con indennità una tantum di due annualità di ottava categoria.

Disposta una nuova consulenza, il CML presso la Corte dei conti, nel parere definitivo del 19.09.2024, ha concluso che alla data del 13.01.2011 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento privilegiato di ottava categoria tabella A a vita, poi concesso con decorrenza dall’1.03.2019. L’infermità meniscale e legamentosa è stata ritenuta non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione privilegiata.

Il giudice ha qualificato il parere come dettagliato, completo ed esaustivo, coerente con la documentazione medica in atti e fondato su una logica scientifica condivisibile, disattendendo le contestazioni della parte. Ha quindi ritenuto che l’aggravamento richiesto dall’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 sia maturato solo in epoca posteriore al gennaio 2011 e sia stato riscontrato con il decreto del 17.03.2022, con decorrenza dall’1.03.2019.

Conseguentemente il ricorso è stato respinto, non essendo accertato l’aggravamento alla data della domanda del gennaio 2011. L’eccezione di prescrizione dei ratei ultraquinquennali, formulata dal Ministero, è rimasta assorbita dal rigetto nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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