Revoca della dichiarazione del terzo pignorato e onere di immediata rettifica (Cass. civ. Sez. III n. 29059 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ., il terzo pignorato che si avveda di essere incorso in errore incolpevole ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione, sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Ove il giudice dell’esecuzione non tenga conto della dichiarazione correttiva o revocatoria, perché non la ritenga giustificata, ammissibile o tempestiva, e proceda ugualmente all’assegnazione, il terzo è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. La revoca è ammessa anche quando sia operata a verbale di udienza, prima che la causa sia assunta in riserva di decisione. La dichiarazione del terzo non è invece autonomamente impugnabile con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., provenendo da un soggetto estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato.
Il Fatto
Una società creditrice aveva chiesto al Tribunale l’esecuzione di un sequestro conservativo su un credito vantato da un terzo verso il proprio debitore. Il terzo, costituitosi, aveva reso una prima dichiarazione positiva in sede di procedura esecutiva, indicando che il debito derivava da un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
All’udienza successiva il difensore del terzo aveva verbalizzato la rettifica della dichiarazione in senso totalmente negativo, per essere il preliminare risolto a seguito di recesso. Il giudice dell’esecuzione, rilevando che la rettifica non risultava ancora depositata nel fascicolo telematico, aveva apposto il vincolo sulle somme e fissato il termine per il giudizio di merito. Il terzo aveva quindi introdotto l’opposizione agli atti esecutivi, respinta dal Tribunale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare, accogliendo l’istanza di rimessione in termini per il deposito del controricorso, in ragione della verosimile non imputabilità al depositante del completamento della procedura telematica oltre il termine.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il dibattito sulla revocabilità della dichiarazione del terzo pignorato, ricordando come la giurisprudenza ne abbia sempre ammesso l’ammissibilità, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica. Il punto controverso riguarda i modi e i tempi della revoca.
La Corte esamina tre orientamenti: quello che impone l’impugnazione autonoma nel termine di venti giorni, quello che ammette la contestazione solo con l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione e quello che riconosce al terzo l’onere di revocare immediatamente la dichiarazione, prima della riserva. Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione, richiamando Cass. n. 5489/2019 e Cass. n. 13143/2017.
La dichiarazione del terzo non è direttamente impugnabile con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., perché proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo. Neppure è accoglibile la tesi che impone di attendere l’ordinanza di assegnazione: una simile soluzione dilaterebbe inutilmente i tempi di soddisfazione del credito e moltiplicherebbe gli strumenti processuali, consentendo di impugnare un provvedimento del giudice per un errore che è invece esclusivamente del terzo.
Nel caso concreto, il giudice dell’opposizione ha errato nel ritenere la rettifica intervenuta oltre il termine. In udienza il procuratore del terzo aveva chiaramente e univocamente modificato la propria dichiarazione in senso negativo, pur facendo riferimento a un atto non ancora depositato. Il giudice dell’esecuzione aveva comunque a disposizione la modifica verbalizzata, operata in modo pienamente tempestivo rispetto all’assunzione della causa in riserva.
La sentenza è pertanto cassata e, per la natura meramente rescindente dell’opposizione formale, la causa è decisa nel merito con annullamento dell’ordinanza opposta. Il processo esecutivo andrà separatamente riattivato, ritenuta tempestiva e ammissibile la rettifica della dichiarazione.
Nota della Redazione
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