Revoca ex tunc dell’affidamento in prova e insindacabilità della valutazione di gravità (Cass. pen. Sez. VII n. 36615 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione di gravità dei fatti e delle condotte posta a fondamento della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice di merito, che dia conto della relazione aggiornata dell’UEPE e del comportamento del condannato, motiva logicamente anche la decorrenza ex tunc della revoca, correlata all’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione. Non è quindi censurabile, in sede di legittimità, la scelta di far retroagire gli effetti della revoca all’inizio della misura, quando risulti argomentata e non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 07.05.2025, aveva revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata alla ricorrente il 03.04.2024 ed eseguita dal 09.05.2024. A fondamento della revoca il Tribunale poneva il sopravvenuto coinvolgimento della condannata in una denuncia per il reato di cui all’art. 369 cod. pen., nonché una condotta negativa, per il mancato rispetto dei contatti con l’UEPE e per un atteggiamento superficiale e di scarsa revisione critica.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento per carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la revoca era stata fondata sulla sola segnalazione della denuncia, senza considerare il regolare svolgimento della misura per circa un anno, la mancanza di contestazioni formali e la necessità di accertare compiutamente la gravità del fatto di reato. Ha contestato, altresì, la decorrenza ex tunc, ritenuta adottata senza idonea valutazione e senza considerare il periodo trascorso senza violazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Sezione ha rilevato che il motivo non si confronta con l’effettivo percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a prendere atto della denuncia per il reato di cui all’art. 369 cod. pen., ma ha valutato la sussistenza del fatto contestato e la condotta complessiva della ricorrente.
Assume rilievo, nella ricostruzione della Corte, la relazione aggiornata dell’UEPE, che ha segnalato l’andamento negativo dei rapporti con tale ufficio e la mancanza di una adeguata revisione critica per i reati commessi. Su questi elementi il Tribunale ha fondato un giudizio di gravità della condotta, ritenendo infondata la tesi difensiva e valorizzando l’atteggiamento di ostinata negatoria, giunto a mettere in dubbio la veridicità delle indagini svolte dalle forze dell’ordine.
La Corte ha poi affrontato il profilo della decorrenza della revoca. Il Tribunale ha motivato logicamente il carattere ex tunc del provvedimento, collegandolo all’assenza di partecipazione della condannata all’opera di rieducazione. La revoca retroagisce all’inizio della misura proprio perché la mancanza di adesione al percorso rieducativo è stata ritenuta originaria e non episodica, così da escludere la conservazione degli effetti prodotti dalla misura applicata.
Il cuore del ragionamento della Sezione è processuale. La ricorrente, in realtà, chiede una diversa valutazione della gravità dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata. Il provvedimento, però, non risulta viziato da manifesta illogicità o contraddittorietà, e il giudice di legittimità non può sostituire la propria opinione a quella del giudice di merito, essendo competente solo a esaminare la correttezza del provvedimento impugnato. Sul punto la Corte richiama Sez. 3, n. 17395 del 24.01.2023, Rv. 284556 e Sez. 2, n. 9106 del 12.02.2021, Rv. 280747.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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