Continuazione e abitualità criminosa: il disegno unitario va provato (Cass. pen. Sez. VII n. 36618 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., la prova dell’identità del disegno criminoso deve essere fornita da chi la invoca e non può essere desunta dalla sola omogeneità dei reati o da una generica contiguità spazio-temporale. Le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017 esigono la dimostrazione di una programmazione unitaria formatasi prima della commissione del primo reato. Ove le condotte, nel loro complesso, esprimano abitualità criminosa e uno stile di vita dedito al delitto, la reiterazione di un reato analogo è mera espressione di propensione al delitto, incompatibile con l’istituto. Il ricorso che si limiti a dedurre la non incompatibilità tra lo iato temporale e la programmazione originaria è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con nove sentenze per reati di furto, false generalità, uso indebito di carta di credito, guida senza patente e rapina, commessi in varie località del Veneto tra il 2006 e il 2020. Con richiesta al giudice dell’esecuzione ha domandato di riconoscere la continuazione tra i reati giudicati.

La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con ordinanza del 24.02.2025, ritenendo insussistente l’unitarietà del disegno criminoso per la forte distanza spazio-temporale tra molti reati, la non omogeneità di alcuni di essi, le diverse modalità di commissione anche dei reati omogenei e l’estemporaneità di talune condotte. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, richiamate nel provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione ha valutato non provata e non plausibile la programmazione originaria, riferita all’epoca del primo reato, un furto commesso nel 2006, rispetto alle numerose condotte commesse dal 2017 al 2020.

La Corte valorizza una serie di indici concreti. I reati non sono sempre omogenei; il ricorrente ha agito talvolta da solo e talvolta con complici sempre diversi; le modalità di commissione dimostrano spesso l’occasionalità del fatto. Da qui la conclusione che la nuova commissione di un reato analogo costituisca mera espressione di una propensione a commettere quel tipo di delitto, ovvero di una scelta di vita, non compatibile con l’istituto della continuazione.

Il ricorso è inoltre inammissibile perché generico. Il ricorrente non indica alcun elemento, diverso dall’omogeneità di molti titoli di reato e da una presunta ma insussistente contiguità spazio-temporale, idoneo a dimostrare la programmazione unitaria di tutti i reati sin dalla commissione del primo. Egli pretende di superare il forte iato temporale con una affermazione di mera non incompatibilità tra questo e la originaria e preventiva programmazione quanto meno dei reati di furto di cui alle prime condanne.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000 e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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