Ricorso inammissibile se non si confronta con la sentenza rescindente (Cass. pen. Sez. VII n. 36614 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con le statuizioni della sentenza rescindente è inammissibile per genericità e difetto di specificità. Il giudice del rinvio è vincolato al contenuto della pronuncia di annullamento: quando la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi, l’affermazione di responsabilità per i reati residui diviene definitiva e non più giudicabile. Parimenti inammissibile è la doglianza sulla continuazione che censuri l’entità degli aumenti già confermati, senza indicare specifici profili di illegittimità. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, l’ha condannata alla pena di anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per vari reati di furto commessi tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013.

Con un primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla sua responsabilità in ordine ai reati per i quali l’assoluzione era stata richiesta con i motivi di appello, sussistendo in atti elementi idonei al proscioglimento. Un secondo motivo censura la conferma degli aumenti per la continuazione, con motivazione definita scarna.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha evidenziato di essere vincolata al contenuto della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, che aveva dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso della ricorrente, limitandosi ad escludere la procedibilità per mancanza di querela di alcuni dei molti reati contestati.

Da tale pronuncia discende che l’affermazione di colpevolezza per i delitti residui è divenuta definitiva e non più giudicabile. Il motivo, pertanto, non è idoneo a scalfire l’apparato argomentativo della decisione impugnata, perché sollecita una rivalutazione preclusa dal giudicato formatosi.

Quanto al secondo motivo, la censura è generica e manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha ridotto l’aumento complessivo per la continuazione in ragione dei tre reati satellite residui e ha confermato l’entità di ogni singolo aumento per la gravità di ciascuno di tali reati, come ampiamente valutata nella prima sentenza di appello. Questa era stata annullata limitatamente alla rideterminazione della pena, a seguito della declaratoria di improcedibilità di alcuni dei reati posti in continuazione.

La Corte rileva altresì che la sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibile anche il motivo relativo all’eccessività della pena inflitta, con ciò confermando la definitività delle statuizioni non travolte dall’annullamento parziale.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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