Revoca del giudice di pace per condotta lesiva dell’immagine del magistrato (Cons. Stato n. 6141 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dall’incarico di giudice di pace, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge 21 novembre 1991, n. 374, non presuppone un fatto costituente reato né un previo accertamento penale. Rileva la condotta complessivamente valutata, idonea a ledere irrimediabilmente il prestigio e l’immagine del magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura, nel riqualificare la sanzione proposta dal Consiglio giudiziario, esercita una valutazione autonoma delle circostanze e della proposta ricevuta. Il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem quando richiama gli atti del procedimento e la proposta del Consiglio giudiziario, rendendo intellegibile l’iter logico-giuridico. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alle ipotesi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o insufficiente istruttoria.

Il Fatto

L’appellante, giudice di pace in servizio presso una sede metropolitana, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso il decreto con cui il Ministero della giustizia le ha irrogato la revoca dall’incarico. La vicenda trae origine da due distinte contestazioni disciplinari. La prima, ex art. 2, lett. d), d.lgs. n. 109/2006, riguardava comportamenti scorretti verso avvocati, colleghi e personale; la seconda, ex art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109/2006, la lesione dell’immagine del magistrato per una grave minaccia proferita all’interno di una stazione dei carabinieri, con contestuale sequestro dell’arma detenuta.

Il Consiglio giudiziario ha ritenuto insussistente il primo addebito e fondato il secondo, proponendo la destituzione. Il Consiglio superiore della magistratura ha invece disposto la revoca ai sensi dell’art. 9, comma 3, legge n. 374/1991, condividendo la valutazione sulla gravità della condotta. Dopo un primo annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il TAR ha nuovamente respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione, ritenendo superfluo esaminare l’eccepita inammissibilità per genericità dei motivi. Il nucleo del ragionamento muove dalla norma effettivamente applicata: l’art. 9, comma 3, legge n. 374/1991, che disciplina le sanzioni e il procedimento per i giudici di pace. È su questa base che il Csm ha sussunto la condotta, non sull’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109/2006.

Da qui la Corte dichiara fuori fuoco la censura dell’appellante secondo cui la fattispecie sanzionata richiederebbe un fatto costituente reato. La disciplina concretamente applicata non impone alcun previo passaggio penale. Parimenti eccentriche sono le doglianze sull’insussistenza dei presupposti dell’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109/2006, norma estranea al fondamento del provvedimento.

Sul difetto di motivazione, la Corte osserva che il Csm ha riportato i fatti e l’intero iter procedimentale, adottando poi una motivazione per relationem che condivide le valutazioni del Consiglio giudiziario. Tale tecnica è ammessa anche mediante il mero richiamo agli atti istruttori, perché esplicita la volontà di far propri gli esiti dell’istruttoria e consente al destinatario e al giudice di sindacarne la fondatezza. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 7100 del 2025.

Quanto all’istruttoria, il contenuto della dichiarazione proferita è stato ricostruito su note di servizio e annotazioni, ed è stato sostanzialmente ammesso dalla stessa appellante in sede di audizione: non vi è dunque travisamento né carenza istruttoria. La condotta, non consona all’ufficio rivestito, lede il prestigio delle funzioni e l’immagine del magistrato, anche in ragione della qualifica particolarmente elevata del soggetto che l’ha posta in essere.

Il giudizio di proporzionalità della sanzione non è sindacabile oltre i limiti dell’eccesso di potere. La revoca risulta irragionevole solo se confrontata con la gravità oggettiva della condotta — minaccia di uso delle armi da chi detiene armi e relativo posto d’armi — e con il precedente ammonimento già irrogato, che non ha dissuaso condotte più gravi. Le spese del grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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