Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1683 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto, con assegnazione di termine all’Ente e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario dei ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 1.535,41. I titoli erano passati in giudicato ed erano stati ritualmente notificati all’Amministrazione.

Poiché l’Ente non aveva adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito; l’Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è soltanto quella di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che le Amministrazioni dello Stato hanno dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione per il recupero coattivo. Il ricorso va dunque accolto con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Qui il Collegio richiama TAR Calabria – Reggio Calabria n. 290 del 2016.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo la Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura stereotipata delle controversie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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