Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Lombardia n. 2583 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, in presenza di un atto di rinuncia ritualmente notificato e depositato, dichiara l’estinzione senza valutare il merito della controversia. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda, anche in assenza di una soccombenza formale.
Il Fatto
La società ricorrente – società di trasporti operante nell’area interessata – ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia una pluralità di atti adottati dal Comune di Arluno e da Città Metropolitana di Milano, concernenti l’approvazione di un piano attuativo conformato al PGT per la realizzazione di un nuovo fabbricato logistico in via per Turbigo, lungo la S.P. 34. Con il ricorso venivano gravati, in parte qua, la delibera di adozione e quella di approvazione del piano, il verbale della conferenza di servizi decisoria e numerosi atti endoprocedimentali, inclusi i pareri e le note con cui Città Metropolitana aveva espresso valutazioni sulla realizzazione di una rotatoria con un quarto braccio di collegamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha depositato, in data 1 aprile 2026, una nota con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’atto è stato predisposto e notificato secondo le modalità indicate dall’art. 84 c.p.a., che disciplina la rinuncia al ricorso nel processo amministrativo.
La rinuncia, una volta perfezionata, priva il giudizio del suo oggetto e impone al giudice adito di pronunciare l’estinzione del processo. A tale conclusione il TAR è pervenuto richiamando l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., che configura l’estinzione come pronuncia dichiarativa da adottare quando il ricorso risulti rinunciato. La declaratoria non implica alcuna valutazione nel merito delle censure proposte, che restano assorbite dalla manifestazione di volontà della parte di non proseguire la lite.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della vicenda. La scelta derogatoria rispetto al criterio generale della soccombenza si giustifica, nella motivazione della sentenza, per la specifica natura del contenzioso, caratterizzato da una pluralità di atti impugnati e da posizioni articolate tra le parti costituite. La decisione di chiudere il giudizio senza onere economico per alcuna delle parti riflette la funzione deflattiva dell’estinzione per rinuncia.
La sentenza è stata pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 maggio 2026, con trattazione in camera di consiglio da remoto, ed è stata ordinata l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.