Principi di diritto (Massima) In tema di perizia disposta nel giudizio abbreviato, l’esclusione del difensore che abbia chiesto di partecipare alle operazioni peritali è causa di nullità di ordine generale concernente la difesa dell’imputato. Tale nullità, che rende la prova non utilizzabile, riguarda specificamente la posizione del singolo imputato il cui difensore sia stato escluso, e non si estende automaticamente ai coimputati, in quanto rispetto ad essi non si è verificata alcuna violazione del diritto di difesa. Nel giudizio di rinvio, il giudice deve valutare il quadro probatorio complessivo, comprensivo degli esiti delle intercettazioni e delle dichiarazioni confessorie rese nella fase delle indagini, e non può limitarsi a recepire acriticamente l’esito di un giudizio assolutorio celebrato nei confronti dei concorrenti necessari, atteso che l’eventuale inconciliabilità va valutata solo rispetto alla ricostruzione del fatto storico, non anche con riferimento alla diversità del rito prescelto e del regime di utilizzabilità delle prove. Il giudice che, in sede di rinvio, si discosti dalla valutazione del primo giudice in punto di confisca del profitto del reato è tenuto a fornire una motivazione puntuale e adeguata delle ragioni della difforme conclusione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato il medico per plurime ipotesi di truffa aggravata e corruzione impropria, e la paziente per corruzione. La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha dichiarato prescritti i reati di truffa, ha assolto il medico da alcune ipotesi di corruzione e la paziente dall’unico episodio a lei contestato, limitando inoltre la confisca del profitto delle truffe all’importo di 1.518 euro, respingendola per la somma di 83.884 euro.
Avverso tale sentenza, il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la carenza di motivazione, in particolare per non aver valutato le intercettazioni e le dichiarazioni confessorie del medico, ritenendo erroneamente inutilizzabili le prove per tutti gli imputati a causa della nullità della perizia riguardante solo il medico; per essersi adeguato all’assoluzione dei coimputati giudicati in rito ordinario; e per aver respinto la confisca senza adeguata motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva travisato il contenuto della sentenza rescindente, che aveva confermato l’utilizzabilità delle intercettazioni e delle videoriprese, respingendo i motivi di ricorso sul punto. La nullità della perizia per l’esclusione del difensore del medico riguarda solo la sua posizione, non anche quella della coimputata, poiché solo rispetto a lui si è verificata la violazione del diritto di difesa. Il giudice di rinvio, pertanto, avrebbe dovuto valutare il quadro probatorio a carico del medico alla luce degli esiti delle intercettazioni e delle sue dichiarazioni confessorie, e in relazione alla posizione della coimputata avrebbe dovuto considerare anche gli esiti della perizia, non inutilizzabili per lei.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’assoluzione del medico per le condotte relative ad altri pazienti. La sentenza impugnata si era limitata a recepire l’esito del giudizio assolutorio celebrato nei confronti dei coimputati, senza confrontarsi con le risultanze delle intercettazioni e con le dichiarazioni rese dal medico in sede di interrogatorio, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato. La Cassazione ha chiarito che l’assoluzione dei coimputati all’esito del giudizio ordinario non è di ostacolo a una differente valutazione della posizione del medico, dovendo l’eventuale inconciliabilità essere valutata solo rispetto al fatto storico, non anche con riferimento alla diversità del rito prescelto e al correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove.
Quanto al terzo motivo, relativo alla confisca, la Corte lo ha ritenuto fondato. Ha osservato che il richiamo all’art. 578-bis cod. proc. pen. era inconferente, trattandosi di confisca diretta del profitto di truffe pluriaggravate, non di confisca per equivalente. La Corte territoriale, nel discostarsi dalla valutazione del primo giudice, che aveva limitato la confisca alle somme annotate sotto la voce “extra lavoro”, non aveva fornito una motivazione puntuale e adeguata delle ragioni della difforme conclusione, limitandosi a paventare una confusione tra somme pertinenti al reato e altre annotazioni, senza però giustificare la selezione operata dal GIP.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, demandando al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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