Inammissibili i ricorsi su associazione finalizzata al traffico di avifauna protetta (Cass. pen. Sez. II n. 22901 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, il vincolo associativo non è escluso dalla diversità dell’utile perseguito dai singoli partecipi né da un contrasto degli interessi economici tra gli stessi, essendo sufficiente che colui il quale opera come acquirente o fornitore sia stabilmente disponibile a svolgere tale ruolo, assumendo una funzione continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni. La prova dell’esistenza del sodalizio può essere desunta dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle relative modalità esecutive, manifestandosi in essi l’operatività dell’associazione. La presenza di rapporti di parentela tra i sodali non esclude, ma semmai accentua, la pericolosità del vincolo. Ai fini del computo del termine di prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non quello, successivo, del deposito della motivazione; l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d’ufficio dell’estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un gruppo di persone condannate, in primo grado e in appello, per associazione per delinquere, ricettazione e maltrattamento di animali, in relazione all’illecita cattura, detenzione e commercio di avifauna protetta dalla Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503 del 1981. Secondo le sentenze di merito, il sodalizio, operante nel reggino, era dedito alla commissione di reati aventi ad oggetto specie protette, con ruoli ripartiti tra promotore e partecipi.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 27.05.2021, deducendo vizi di motivazione, violazione di legge in materia di ricettazione e maltrattamento, nonché l’estinzione dei reati per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto alla motivazione per relationem, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice dell’appello può richiamare la decisione di primo grado quando l’impugnazione si limiti a riproporre questioni già esaminate e correttamente risolte, oppure prospetti critiche generiche o palesemente infondate. Nel caso di specie, i motivi di gravame erano mera reiterazione di argomenti già disattesi dal primo giudice con motivazione ampia e giuridicamente corretta.
Sul reato associativo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui è consentito dedurre la prova del sodalizio dalla commissione dei delitti fine e dalle loro modalità esecutive, nonché il principio per cui i rapporti parentali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono più pericoloso. Viene richiamata, tra le altre, la pronuncia Sez. II n. 11957 del 2023, secondo cui la diversità di scopo personale o il contrasto di interessi economici tra partecipi non è ostativa alla realizzazione del fine comune.
In materia di prescrizione, la Corte afferma che rileva il momento della lettura del dispositivo e non il successivo deposito della motivazione, secondo il principio espresso da Sez. II n. 2711 del 2025. Richiamando le Sezioni Unite n. 33542 del 2001 e n. 12602 del 2015, i giudici di legittimità ribadiscono che è inammissibile il ricorso volto a far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e che l’inammissibilità preclude il rilievo d’ufficio dell’estinzione.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, la Corte conferma che si tratta di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo se la motivazione sia carente o illogica. Nel caso concreto, la pena base risultava inferiore alla media edittale e la motivazione adeguata, con conseguente inammissibilità dei motivi.
Avverso i ricorrenti vengono confermate le condanne alle spese processuali, alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
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Nota della Redazione
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