La revoca della misura cautelare non può fondarsi su nova inconsistenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 17620 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti e insuperabilmente generici, il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare che solleciti valutazioni schiettamente fattuali, avulse dal concreto contenuto del provvedimento impugnato. Il motivo che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando si risolve in un diverso apprezzamento degli elementi esaminati dal giudice di merito. Non possono reputarsi nova rilevanti, neppure ai soli fini dell’attenuazione della misura, il semplice decorso del tempo, la ripresa dei rapporti con la persona offesa e la disponibilità di un idoneo domicilio.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, aveva integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata all’indagato per i reati di estorsione e lesioni aggravate. Nell’istanza, la difesa aveva dedotto l’intervenuta ripresa dei rapporti con la persona offesa, la sua corretta condotta processuale e la disponibilità di un idoneo domicilio quale sede per gli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con cui si doleva dell’assenza di un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e della mancata pronuncia sulle ragioni ostative alla concessione di una misura extramuraria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il giudice del riesame aveva correttamente fondato il proprio convincimento sulla mancanza di nuovi elementi idonei a superare il giudicato cautelare, formatosi anche in tema di periculum, comprensivo della prognosi infausta di reiterazione del reato. A fronte di tale impostazione, i fatti sopravvenuti rappresentati dalla difesa – il tempo trascorso, la ripresa dei rapporti con la vittima e la disponibilità di un domicilio – erano stati configurati dal Tribunale come irrilevanti.
La Cassazione ha ritenuto tale apparato motivazionale del tutto coerente con il consolidato orientamento di legittimità in tema di non decisività del semplice dato cronologico e ha specificamente valorizzato la circostanza che la richiesta di arresti domiciliari fosse stata avanzata per la medesima residenza della persona offesa. In questo contesto, la valutazione del giudice di merito circa la permanenza delle esigenze cautelari, anche a fronte della “pervicacia” della vittima nel ritrattare le dichiarazioni eteroaccusatorie, è stata giudicata esente da vizi di illogicità.
La Corte ha quindi ribadito che il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo allorché denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Le censure che, come nel caso di specie, si risolvano in un mero diverso apprezzamento degli elementi di fatto esaminati dal giudice di merito, devono ritenersi non consentite nel giudizio di legittimità.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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