Inammissibile il ricorso Cassazione nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. VII n. 5785 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere depositato, nel termine di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., e non presso la cancelleria civile della Corte di cassazione secondo le forme del rito civile. La presentazione con modalità non conformi integra l’inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione dell’impugnazione e determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza era stata rigettata a fronte dell’incertezza sulle generalità dell’istante, che secondo il giudice rendeva di fatto impossibile qualsiasi controllo sulla veridicità delle condizioni reddituali dichiarate. Proposta opposizione, il Tribunale di Roma in composizione monocratica l’aveva respinta con ordinanza del 18/03/2024.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e degli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il mancato esame dei requisiti e della documentazione richiesta per l’ammissione al beneficio, anche sotto il profilo dell’omessa motivazione. L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Il ricorrente aveva applicato le previsioni del codice di procedura civile, notificando il ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura dello Stato e depositandolo a mezzo posta alla cancelleria civile della Corte di legittimità.

Il Collegio ha osservato che il termine di venti giorni di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 risulta rispettato, decorrendo dalla notifica dell’ordinanza conclusiva del procedimento, avvenuta a mezzo PEC il 19 marzo 2024. Le forme processuali adottate, tuttavia, non sono corrette.

Secondo l’orientamento consolidato cui il Collegio aderisce, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso va quindi presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. 4, n. 40478 del 2023, Sez. 4, n. 16616 del 2019 e Sez. 4, n. 3628 del 2015.

Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine, il ricorso è inammissibile perché non depositato presso la cancelleria del giudice competente. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede l’applicazione di tale sanzione nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente e dall’Agenzia delle Entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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