Revoca del nulla osta al lavoro: provvedimento vincolato, estraneo all’autotutela (TAR Lazio n. 454 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, conv. dalla legge n. 122/2022, per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce provvedimento di natura vincolata. Essa non integra né l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né la revoca ordinaria ex art. 21-quinquies: non richiede la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico, né alcuna valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. L’amministrazione è tenuta ad adottarla una volta emersi gli elementi impeditivi, poiché il nulla osta va rilasciato entro trenta giorni anche in assenza della conferma della sussistenza di tutti i presupposti di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, datore di lavoro, aveva ottenuto dalla competente autorità il nulla osta all’assunzione di un lavoratore extracomunitario. In seguito al rilascio, l’amministrazione ha avviato il procedimento di revoca, ravvisando carenze nella documentazione allegata all’istanza, e ha adottato il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della revoca, deducendo la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di presupposti e la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie. Il nulla osta in questione è stato emanato nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che consente il rilascio nel termine di trenta giorni anche quando non sia stata completata l’istruttoria sugli elementi ostativi. Il comma 2 stabilisce che, al sopravvenuto accertamento di tali elementi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Da qui la conclusione centrale: si tratta di una figura di revoca peculiare, estranea al paradigma dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, perché non presuppone sopravvenienze né valutazioni di rispondenza all’interesse pubblico, ma la sola emersione degli elementi impeditivi. Il giudice esclude altresì che il provvedimento rientri nello schema dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, non essendo richieste ragioni di interesse pubblico né alcun bilanciamento comparativo.

Ne deriva la natura di provvedimento vincolato, che l’amministrazione è tenuta ad adottare una volta accertati gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. Sul piano istruttorio, il Collegio rileva che il ricorrente non ha dimostrato il superamento delle carenze documentali segnalate nella comunicazione di avvio del procedimento: agli atti risulta solo la scansione della ricevuta di una PEC, senza prova del contenuto della documentazione trasmessa.

Il provvedimento è quindi ritenuto adeguatamente motivato in relazione ai presupposti della norma applicata. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, la censura è respinta sia per l’inapplicabilità della disposizione alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta, sia per l’indeterminatezza delle sopravvenienze allegate. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate tenuto conto della natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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