Revoca del nulla osta al lavoro: provvedimento vincolato, estraneo alla legge 241/1990 (TAR Lazio n. 452 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce un provvedimento di natura vincolata, che l’amministrazione è tenuta ad adottare. La fattispecie è del tutto peculiare e non presuppone né sopravvenienze valutative né un giudizio di rispondenza all’interesse pubblico, bensì la sola emersione degli elementi impeditivi. Essa non rientra nello schema dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non essendo richieste ragioni di interesse pubblico né alcuna comparazione tra gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni della legge sul procedimento alla revoca in questione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla competente prefettura il nulla osta necessario all’assunzione di un lavoratore extracomunitario, rilasciato ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022. Successivamente al rilascio, l’amministrazione avviava il procedimento di revoca, ravvisando carenze nella documentazione prodotta a corredo dell’istanza, e adottava il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 42, comma 2, della medesima disciplina.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa tutela cautelare, deducendo la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, per non avere l’amministrazione valutato la documentazione inviata a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 129 del 21 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti, confermando le considerazioni già poste a fondamento del rigetto cautelare. In via preliminare ha disposto lo stralcio della documentazione depositata dalle parti in data 10 e 14 aprile 2026, in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., della quale non si è tenuto conto nella decisione.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha ribadito che il nulla osta era stato emanato ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che consente il rilascio anche in assenza della previa conclusione dell’istruttoria, ma impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. Si tratta di una fattispecie di revoca peculiare rispetto al paradigma dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che non presuppone sopravvenienze valutative, e che non rientra nemmeno nell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, difettando il requisito delle ragioni di interesse pubblico e della comparazione degli interessi.

Quanto al caso concreto, l’amministrazione aveva rappresentato nella comunicazione di avvio del procedimento la carenza di molteplici elementi documentali. Il Tribunale ha rilevato che non consta agli atti che il ricorrente abbia prodotto, a seguito della comunicazione, documentazione idonea a superare le carenze segnalate: è stata depositata la mera scansione della ricevuta di una PEC del 7 febbraio 2025, senza che risulti il contenuto della stessa né siano svolte allegazioni specifiche. I documenti depositati, inoltre, non risultano trasmessi all’amministrazione nel corso del procedimento e non sono comunque idonei a superare tutti i rilievi.

Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti della norma applicata, estranea alle fattispecie di autotutela. Infondata è stata giudicata anche la censura relativa all’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, norma non applicabile alla revoca del nulla osta e caratterizzata da indeterminatezza nelle allegazioni del ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, trattandosi di ricorso seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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