Causa di servizio e ipertensione: accertamento ante pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 114 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale ancora in servizio ha diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto di fatto della futura pensione privilegiata, ossia la dipendenza della patologia da causa di servizio. Il Giudice delle pensioni della Corte dei conti può accertare tale presupposto in via autonoma, senza attendere la cessazione dal servizio. L’accertamento si fonda sul parere del Collegio Medico Legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, che non è vincolante ma è dotato di particolare qualificazione tecnica. Il giudice può disattendere il diverso parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio quando il parere tecnico risulti coerente, logico e adeguatamente motivato. I fattori personali (sovrappeso, diabete) non escludono il riconoscimento quando il servizio abbia operato come concausa efficiente e determinante.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia ipertensiva, ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata. La Commissione Medica di Verifica aveva riconosciuto la patologia in categoria A/8 per l’equo indennizzo; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva poi rivisto la valutazione in peius.
L’Inps ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che, essendo il ricorrente ancora in servizio, la domanda afferirebbe al rapporto di pubblico impiego, con giurisdizione del giudice amministrativo. Ha inoltre dedotto l’improponibilità per carenza di domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente affermato la sussistenza della propria giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, secondo cui non può negarsi al personale in servizio la tutela volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere in futuro il diritto alla pensione privilegiata. La questione è stata quindi istruita con richiesta di parere al Collegio Medico Legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti.
Sulla disciplina applicabile, la Corte ricorda che la legislazione ha da lungo tempo previsto la facoltà del Giudice pensionistico di avvalersi di organi tecnici pubblici, oggi disciplinata dagli artt. 23, 97 e 166 del Codice della giustizia contabile. L’art. 97 configura la nomina del consulente come alternativa all’avvalersi di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. Il parere degli organi pubblici di consulenza medico-legale si differenzia dalla consulenza tecnica d’ufficio in senso proprio, non essendo vincolante per il giudice.
Nel merito, il parere del Collegio Medico Legale è stato ritenuto attendibile, coerente ed esauriente. Il Collegio ha considerato i fattori personali del ricorrente (sovrappeso e diabete) come possibili concause, ma ha giudicato il servizio espletato concausa efficiente e determinante nello sviluppo dell’ipertensione arteriosa sistemica con segni ecocardiografici di iniziale danno d’organo, ascrivibile all’8ª categoria della Tabella A.
La Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui, se il giudice aderisce alle conclusioni del perito, l’obbligo di motivazione è assolto con il richiamo alla perizia in mancanza di specifiche contestazioni (Cass. civ. n. 3492 del 2002), e la consulenza tecnica può assumere funzione di fonte oggettiva di prova quando comporta la rilevazione di fatti non percepibili se non con cognizioni specialistiche (Cass. Sez. lav. n. 10916 del 2000; Cass. n. 2802 del 2000). Non ravvisando ragioni per disattendere il giudizio tecnico, il ricorso è stato accolto, con accertamento della dipendenza da causa di servizio, e le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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