Revoca del nulla osta al lavoro per reati del datore: motivazione apparente e omesso contraddittorio (TAR Lazio n. 920 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 disciplina i casi tassativi in cui il nulla osta al lavoro dello straniero è rifiutato o revocato per la presenza di condanne, anche non definitive, a carico del datore di lavoro per i reati ivi specificamente indicati, intervenute nell’ultimo quinquennio. La disposizione, di natura eccezionale e insuscettibile di interpretazione estensiva, attribuisce all’amministrazione un potere di rigetto/revoca di natura dovuta e vincolata. È illegittimo il provvedimento di revoca motivato in modo apparente per la sua genericità, che non dia conto delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che non riscontri l’istanza di accesso agli atti, violando l’art. 3 della legge n. 241/1990 e il diritto di difesa del datore di lavoro.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente, operante nel settore agricolo, otteneva il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore extracomunitario nell’ambito del “decreto flussi”. Dopo il regolare ingresso e l’inizio della prestazione lavorativa, lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, motivando con la sussistenza di «reati in carico al datore di lavoro» senza alcuna specificazione. La società presentava le proprie controdeduzioni, evidenziando l’insussistenza di reati ostativi e richiedendo l’accesso agli atti, ma l’amministrazione disponeva comunque la revoca affermando che non erano pervenute osservazioni, senza riscontrare l’istanza ostensiva. Avverso tale provvedimento, la società e i suoi legali rappresentanti proponevano ricorso deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e l’illegittimità del diniego tacito di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso con riferimento ai motivi concernenti la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di accesso, richiamando la propria recente pronuncia n. 132 del 17 febbraio 2026, relativa a controversie sovrapponibili.

In primo luogo, è stato ribadito che l’art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 individua i reati ostativi per i quali il nulla osta è rifiutato o revocato: la ratio della norma è escludere l’impiego di lavoratori stranieri da parte di chi abbia commesso i gravi reati ivi elencati, ma la disposizione, in quanto eccezionale, non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti.

Con riguardo alla motivazione del provvedimento, la Corte ha rilevato come quella impugnata fosse qualificabile come apparente per la sua estrema genericità: l’amministrazione non aveva indicato quali reati ostativi fossero contestati al datore di lavoro, né allegato alcuna condanna, neppure non definitiva. La genericità era tanto più grave in quanto i ricorrenti avevano reiteratamente affermato di non avere precedenti penali, mentre l’amministrazione non aveva comprovato in giudizio l’esistenza dei presupposti della revoca, limitandosi a una mera ricostruzione normativa. Il richiamo all’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999 è stato ritenuto inconferente, trattandosi di norma annullata dal TAR Friuli-Venezia Giulia per contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto introduceva un inammissibile automatismo fondato sulla mera denuncia.

Quanto al contraddittorio procedimentale, il provvedimento risultava viziato anche per non aver dato conto delle osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: il provvedimento conteneva affermazioni contraddittorie, affermando sia che non erano pervenute osservazioni sia che l’interessato aveva prodotto documentazione. Ne è derivato un difetto di istruttoria per l’omessa valutazione dell’apporto partecipativo.

Infine, l’amministrazione non aveva riscontrato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, configurandosi un diniego tacito lesivo del diritto di difesa. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e regressione del procedimento alla fase successiva alla trasmissione delle osservazioni, affinché l’amministrazione concluda il procedimento previo esame delle stesse e conformemente ai principi espressi. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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