Riedizione dell’ordine di demolizione e garanzie partecipative (TAR Lazio n. 3956 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti, con la conseguenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 non ne determina l’illegittimità, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La motivazione è adeguata quando contiene la descrizione delle opere e l’indicazione delle ragioni dell’abusività. Il provvedimento che, in ottemperanza a un remand cautelare, riformi la precedente ingiunzione demolitoria, espungendone i vizi procedurali, integra riedizione del potere ed è legittimamente sorretto da una motivazione più ampia, senza efficacia retroattiva ove assegnі un nuovo termine per l’ottemperanza. La richiesta di sanatoria postuma, in quanto procedimento eventuale e successivo, non incide sulla legittimità dell’ordine.

Il Fatto

Il Comune notificava al proprietario un’ordinanza recante sospensione dei lavori e ingiunzione di demolizione di una serie di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire in zona sismica, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inottemperanza. Le opere contestate consistevano in un percorso pedonale a più rampe, in un manufatto murario a delimitazione dell’area dei bottini, in alcuni scalini in cemento e in un’area pianeggiante.

Avverso tale ordinanza il proprietario proponeva ricorso, in seno al quale il TAR accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame, per violazione della scansione procedimentale in materia di vigilanza edilizia. Il Comune adottava quindi un secondo provvedimento di riforma/modifica della parte dispositiva, ingiungendo la demolizione delle stesse opere senza la sanzione pecuniaria. Il giudizio originario era definito con declaratoria di improcedibilità. Il proprietario impugnava il nuovo provvedimento, che il TAR rigettava nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi cinque motivi, con i quali il ricorrente deduce vizi formali e procedurali della seconda ordinanza. Il rilievo è dirimente: l’amministrazione ha agito in ottemperanza del remand emesso in sede cautelare, emendando il provvedimento precedente dai vizi che lo inficiavano. In prima battuta il Comune aveva condensato in un unico atto due misure sanzionatorie che avrebbero dovuto essere adottate in momenti distinti.

Il Collegio osserva che il Comune ha riemesso l’ordine demolitorio in dichiarata riforma della precedente ingiunzione, espungendola dai vizi procedurali accertati. Non sussiste la dedotta retroattività, poiché il nuovo provvedimento assegna al destinatario un nuovo termine di novanta giorni per ottemperare, decorrente dalla notifica.

Quanto all’ampiezza della motivazione, il Tribunale rileva che essa è fisiologica conseguenza della riedizione del potere, culminata in un nuovo provvedimento sorretto da propria motivazione, all’esito di rinnovata istruttoria. L’atto è a contenuto rigorosamente vincolato, teso alla repressione di opere abusive che hanno determinato una persistente alterazione dello stato dei luoghi in area plurivincolata, sanzionabili ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 L.R. n. 15/2008.

Sui motivi relativi alle garanzie partecipative e al deficit motivazionale, il Collegio richiama il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto. Ciò rende ultroneo l’apporto partecipativo del privato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 7502 del 2025; sez. VII, n. 6769 del 2025; sez. II, n. 624 del 2025). La motivazione è adeguata quando descrive le opere e le ragioni dell’abusività (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 9846 del 2025).

Sul piano sostanziale, le asserzioni del ricorrente sulla preesistenza delle opere e sulla loro natura di manutenzione ordinaria non sono suffragate da convincenti elementi di prova e sono sconfessate dalla documentazione fotografica del sopralluogo. Il Tribunale reputa irrilevante la questione della sanatoria postuma, trattandosi di procedimento eventuale e successivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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