Revoca del nulla osta alla mobilità e risarcimento per perdita di chance (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5749 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. di appartenenza, una volta prestato il suo consenso, non può più revocarlo dopo che questo è giunto a conoscenza della P.A. di destinazione, trovando applicazione il disposto dell’art. 1328, comma 2, c.c., salvo che sia diversamente stabilito in maniera espressa dalla legge o dal bando o che, in presenza di sopravvenienze normative, la procedura di mobilità sia divenuta illegittima. Il dipendente pubblico che, pur avendo superato la selezione, non abbia potuto transitare a causa della revoca tardiva del consenso può agire contro la P.A. di appartenenza per il risarcimento del danno da perdita di chance, ma è tenuto a dedurre e dimostrare che la procedura avrebbe avuto esito positivo e che sussistevano concrete possibilità, alla luce dei titoli posseduti, di ottenere il migliore trattamento economico.

Il Fatto

Due dipendenti della soppressa Agenzia autonoma dei Monopoli di Stato avevano partecipato a una procedura di mobilità esterna bandita dall’Agenzia delle Dogane, collocandosi in posizione utile e ottenendo, nel maggio 2012, il nulla osta della amministrazione di appartenenza. Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n. 135 del 2012, che aveva incorporato l’AAMS nella nuova Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’amministrazione di provenienza aveva revocato il nulla osta nell’ottobre 2012, con l’esclusione dei vincitori del bando.

Le lavoratrici avevano chiesto al Tribunale di Genova il risarcimento del danno per la maggiore retribuzione non percepita. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Genova aveva ribaltato la decisione, ritenendo legittima la revoca. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni come cessione del contratto ex art. 1406 c.c., richiamando la propria giurisprudenza (Sez. L n. 86 del 2021; Sez. L n. 26265 del 2021). Il bando assume duplice natura: provvedimento amministrativo e atto negoziale, quale offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Il perfezionamento della cessione richiede l’incontro di tre volontà: quella della P.A. di destinazione, quella della P.A. di appartenenza e quella del dipendente. Nel caso di specie tutte erano state espresse entro il maggio 2012, restando subordinato il completamento alla sola ultimazione della procedura.

La Corte censura la tesi del giudice di appello secondo cui la revoca sarebbe stata possibile fino al perfezionamento. Si applica invece l’art. 1328, comma 2, c.c.: l’accettazione può essere revocata solo se la revoca giunge al proponente prima dell’accettazione. Nella specie la revoca era sopraggiunta dopo il nulla osta, e la P.A. non aveva neppure dedotto che la notizia fosse giunta prima.

Neppure convincono le ragioni addotte a giustificazione della revoca, fondate sulla preferenza che tutti i dipendenti transitassero insieme a parità di condizioni: una valutazione estranea all’interesse pubblico e contrastante con i principi di correttezza e buona fede, idonea a ingenerare un legittimo affidamento nelle ricorrenti. Del resto l’art. 23 quinquies, comma 2, d.l. n. 95 del 2012 aveva fatto salve le procedure di mobilità avviate, e non si configurava alcuna pretesa meritevole di tutela degli altri lavoratori in termini di parità di trattamento.

Accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio. Le ricorrenti possono agire per il risarcimento, ma il danno consiste nella perdita di una chance, da dedurre e provare quanto alla disponibilità dei posti e alle concrete possibilità di ottenerli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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