Liquidazione delle spese per ciascun grado di giudizio e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 2365 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e le ragioni delle eventuali riduzioni delle richieste formulate nelle note spese. La mera indicazione di un importo complessivo è illegittima, perché inidonea a consentire il sindacato sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. In presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di fornire, sia pure in modo conciso, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi e riducendo le voci non coerenti, così da rendere verificabile in sede di legittimità la conformità della liquidazione agli atti e ai parametri di legge.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario nel quale una società ricorrente aveva ottenuto, in sede di legittimità, la cassazione di una pronuncia di secondo grado con rinvio al giudice regionale, affinché questi regolasse le spese di entrambi i gradi di merito. La Commissione tributaria regionale, pronunciando in sede di rinvio, condannava l’ente locale intimato al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, liquidandole in un unico importo complessivo, oltre accessori.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la liquidazione era stata effettuata in modo globale e omnicomprensivo per tutti i gradi, senza distinguere tra compensi e spese e senza motivare la riduzione rispetto alle note specifiche prodotte. L’ente locale restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ribadisce un principio consolidato in materia di spese giudiziali. Il giudice deve liquidare separatamente spese ed onorari per ciascun grado di giudizio, poiché soltanto tale specificazione permette alle parti di controllare i criteri di calcolo e le ragioni delle eventuali riduzioni rispetto alle richieste contenute nelle note spese. La mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, è illegittima perché inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche riguardo al rispetto delle tabelle.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. 6-5 n. 20935 del 07/09/2017, Cass. Sez. 6-5 n. 23919 del 29/10/2020 e Cass. Sez. VI/V n. 15533 del 16 maggio 2022, secondo cui la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle.
Un ulteriore principio viene precisato: in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una determinazione globale dei compensi in misura inferiore a quelli esposti. Egli ha l’onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali di cui all’art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della controversia determinato a mente dell’art. 5 del medesimo decreto ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri. Tale obbligo motivazionale è funzionale a consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti e ai parametri di legge, nonché a quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, secondo i principi richiamati da Cass. Sez. II n. 22762 del 27 luglio 2023.
Ne consegue che l’unica liquidazione, forfettaria e onnicomprensiva, operata per i gradi di merito e di legittimità risulta contraria ai principi esposti. Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza impugnata è cassata con nuovo rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché provveda alla liquidazione, in modo distinto, delle documentate spese vive e delle competenze in relazione a ciascun grado di giudizio svolto, nonché alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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