Riduzione equitativa della penale e accesso alternativo al fondo (Cass. civ. Sez. II n. 25840 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di clausola penale, la riduzione equitativa prevista dall’art. 1384 cod. civ. costituisce espressione di un potere-dovere del giudice, il quale deve accertare l’eccessività dell’importo convenuto avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento. Tale valutazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sull’apparenza e sulla logicità della motivazione. In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di procedere a nuova valutazione del quantum della penale, purché sia stata previamente sollecitata la sollecitazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Il Fatto
La società ricorrente, acquirente nel 2001 di un compendio industriale intercluso, conveniva in giudizio la cedente per ottenere l’esercizio di una servitù di passaggio pedonale e veicolare, con risarcimento parametrato alla penale convenzionalmente prevista nell’atto del 1985 per il caso di impedimento del transito.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, in primo grado di appello, riduceva l’importo della penale. La Cassazione, con sentenza del 2019 resa in sede di revocazione, rilevava che la riduzione era stata operata senza domanda di parte e senza sollecitazione del contraddittorio, cassava con rinvio. Il giudice del rinvio confermava la riduzione della penale da € 2.582,28 mensili a € 1.500, in ragione dell’interesse delle parti e della minor utilità del transito. Ricorreva quindi per cassazione la società soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione di compatibilità del Presidente del collegio, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che, alla luce delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, tale proposta non ha funzione decisoria e non integra una fase autonoma del giudizio.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il giudice del rinvio si è attenuto al principio fissato dalla pronuncia rescissoria, procedendo a un nuovo accertamento sulla eccessività della penale nel pieno rispetto di quanto devolutogli. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, poiché investono il giudizio di fatto operato dal giudice di merito, il quale ha valorizzato l’esistenza di un accesso alternativo alla via pubblica e la conseguente limitazione dell’interesse al transito.
La Corte ribadisce che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni riservate al giudice di merito (Sezioni Unite n. 24148 del 2013). Le contestazioni sull’apprezzamento delle prove, sulla attendibilità dei testimoni e sulla scelta delle risultanze probatorie involgono apprezzamenti non sindacabili in sede di legittimità, salvo il limite del minimo costituzionale, da intendersi rispettato, non essendo la motivazione apparen
Nota della Redazione
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